Art. 25.
                  Variazioni del reddito dominicale



Danno luogo a variazione del reddito in aumento:

a)  il miglioramento della qualita' di coltura o della classe del
terreno;

b)  il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di
spese  gia'  gravanti  sui  possessori  per  l'irrigazione  e  per la
manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:

a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto
con altra di minore reddito;

b)  la  diminuzione  della  capacita'  produttiva del terreno per
naturale  esaurimento  o  per altra causa di forza maggiore, anche se
non   vi   e'   stato  cambiamento  di  coltura,  ovvero  per  eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

c)  il  passaggio  a carico dei possessori di spese gia' gravanti
sullo  Stato  o  su  altri  enti  pubblici per l'irrigazione e per la
manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

Non  si  tiene  conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.

Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non
si  possono  attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o
nella  sezione  censuaria,  si applicano le tariffe piu' prossime per
ammontare  fra  quelle  attribuite a terreni della stessa qualita' di
coltura  ubicati  in  altri  comuni  o  sezioni censuarie, purche' in
condizioni  agrologicamente  equiparabili.  Tuttavia se detti terreni
risultano  di  rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge
sensibilmente  dalle  tariffe  applicate  nel  comune o nella sezione
censuaria,  si  istituiscono  per  essi  apposite  qualita' e classi,
secondo le norme della legge catastale.

Quando  si verificano variazioni a carattere permanente nello stato
delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie puo' essere
in  ogni  tempo  disposta con decreto del Ministro per le finanze, su
richiesta  della  commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in
ogni  caso  su  conforme parere della commissione censuaria centrale,
l'istituzione  di  nuove  qualita' e classi in sostituzione di quelle
esistenti.