Articolo 25. Applicazione a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore: a) quando il trattato stesso cosi' dispone; o, b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo cosi' convenuto. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati fra i quali il trattato e' applicato provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.