(Patto internazionale-art. 25)
                             Articolo 25 
 
  Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la  possibilita',  senza
alcuna  delle  discriminazioni  menzionate  all'articolo  2  e  senza
restrizioni irragionevoli: 
    a)  di  partecipare  alla  direzione   degli   affari   pubblici,
personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; 
    b)  di  votare  e  di  essere  eletto,  nel  corso  di   elezioni
periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale  ed  eguale,
ed a voto segreto,  che  garantiscano  la  libera  espressione  della
volonta' degli elettori; 
    c)  di  accedere,  in  condizioni  generali  di  eguaglianza,  ai
pubblici impieghi del proprio Paese.