Art. 25. Impianti telefonici pubblici Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacita' motorie sono adottati i seguenti criteri: a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove e' applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m. Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a); c) il 5% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5% degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.