Art. 25. 
                       Professori a contratto 
 
  Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,  da  emanare
sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono   annualmente
ripartiti,  tra  le  Universita'  che  ne  abbiano  fatto   analitica
richiesta, i  finanziamenti  destinati  a  consentire  la  nomina  di
professore a contratto per  l'attivazione  di  corsi  integrativi  di
quelli    ufficiali    impartiti    nelle    facolta',    finalizzati
all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico provenienti  dal  mondo  extrauniversitario  ovvero  di
risultati di particolari ricerche, o  studi  di  alta  qualificazione
scientifica o professionale. 
  Per l'attivazione  dei  corsi  previsti  dal  precedente  comma,  i
consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e  nei
limiti delle disponibilita'  finanziarie  accreditate  all'Ateneo  ed
iscritte a questo scopo nel bilancio  dell'Universita',  assegnano  i
fondi  alle  facolta'  o  scuole  che  in  sede   di   programmazione
dell'attivita'  didattica   abbiano   rappresentato   l'esigenza   di
promuoverli, tenendo anche in  particolare  conto  le  necessita'  di
acquisizione delle  tematiche  connesse  allo  sviluppo  culturale  e
scientifico dell'area comunitaria europea. 
  Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso  di  laurea,
determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da  attivare  nei
corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti
ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando,  con  motivata
deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o  di
dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare
il corso integrativo, prefissandone altresi'  le  prestazioni  ed  il
compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo'  essere  anche
un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici  di
ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non  insegni
in Universita' italiane. 
  La  sua  alta  qualificazione  scientifica  o  professionale  sara'
comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni  ricoperte
nella vita professionale economica ed amministrativa. 
  Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il
relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la
corresponsione del compenso in una o due soluzioni. 
  I  corsi  svolti  dai  professori  a  contratto  costituiscono   un
indispensabile elemento di giudizio ai fini della  valutazione  dello
studente. I docenti partecipano, quali cultori  della  materia,  alle
commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono
i corsi integrativi. 
  I contratti hanno la durata massima di un  anno  accademico  e  non
possono essere rinnovati per piu' di  due  volte  in  un  quinquennio
nella stessa  Universita'.  Deroghe  a  tale  limite  possono  essere
concesse con  decreti  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  su
proposta del Consiglio universitario  nazionale,  esclusivamente  ove
risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di  particolare
specializzazione e ad alto contenuto tecnologico  in  settori  per  i
quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze. 
  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
trattamento assistenziale e previdenziale.  La  Universita'  provvede
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. 
  Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del
successivo art. 27, le funzioni del professore  a  contratto  possono
essere  attribuite,  su  proposta   dei   consigli   delle   facolta'
interessate,  anche  in  soprannumero  senza  i  limiti  di  cui   al
precedente terzo comma e senza oneri per  l'Universita',  ad  esperti
appartenenti agli stessi enti. 
  Per   la   durata   del   contratto   il    personale    dipendente
dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di  ricerca  puo'
chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.