Art. 25. Professori a contratto Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea. Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni in Universita' italiane. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa. Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo' chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.