ART. 25.
(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con
          incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole materne statali, i quali
abbiano   svolto   un  incarico  annuale  di  insegnamento  nell'anno
scolastico    1979-80    ed    abbiano    conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  ai  sensi  del  precedente  articolo 23 o a seguito
dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore
della  presente  legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 1 settembre 1984.
  L'assegnazione   della   sede   e'  disposta  a  partire  dall'anno
scolastico  1985-1986,  secondo  modalita' analoghe a quelle previste
dal   precedente   articolo   24,   terzo  comma,  dando  precedenza,
nell'ordine,  agli  insegnanti  immessi  in  ruolo  per  effetto  dei
precedenti articoli 21, 22 e 24.
  Gli  insegnanti  incaricati,  di  cui  al  presente  articolo, sono
mantenuti  in  servizio  sino  al termine dell'anno scolastico in cui
viene  ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui
al precedente articolo 23.
  Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti
in  servizio  sino  all'immissione  in  ruolo  prevista  dal presente
articolo.