ART. 25.

  Il  tribunale  per  i  minorenni  che  ha  dichiarato  lo  stato di
adottabilita',  decorso  un  anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti,  il  minore  che  abbia  compiuto  gli  anni  dodici e, se
opportuno,  anche il minore di eta' inferiore, il pubblico ministero,
il  tutore,  il  giudice  tutelare ed i servizi locali, se incaricati
della  vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal  presente  capo  e, senza altra formalita' di procedura, provvede
sull'adozione  con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo
di  fare  luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia
compiuto  gli  anni  quattordici  deve  manifestare espresso consenso
all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
  Qualora  la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti  legittimi  o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
  Nell'interesse  del  minore  il  termine di cui al primo comma puo'
essere  prorogato  di  un  anno,  d'ufficio  o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
  Se  uno  dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento
preadottivo,  l'adozione,  nell'interesse  del  minore,  puo'  essere
ugualmente  disposta  ad  istanza dell'altro coniuge nei confronti di
entrambi,  con  effetto,  per  il  coniuge deceduto, dalla data della
morte.
  Se  nel  corso  dell'affidamento preadottivo interviene separazione
tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'  essere  disposta  nei
confronti  di  uno  solo  o di entrambi, nell'esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
  Il  decreto  che  decide  sull'adozione  e'  comunicato al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
  Nel   caso  di  provvedimento  negativo  viene  meno  l'affidamento
preadottivo  ed  il  tribunale  per  i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti  temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo
10.
  Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.