Art. 25 
                Determinazione del reddito domenicale 
 
  1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della  legge  catastale,
per ciascuna qualita' e classe di terreno. 
  2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a  revisione  quando  se  ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni  nelle  quantita'  e
nei   prezzi   dei   prodotti   e   dei   mezzi   di   produzione   o
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci
anni. 
  3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze,
previo parere della Commissione  censuaria  centrale  e  puo'  essere
effettuata, d'ufficio o su richiesta dei  comuni  interessati,  anche
per singole zone  censuarie  e  per  singole  qualita'  e  classi  di
terreni. Prima di  procedervi  gli  uffici  tecnici  erariali  devono
sentire i comuni interessati. 
  4.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno   effetto
dall'anno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.