Art. 25.
                          Onere finanziario

  1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987
e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1986, a
tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.