ART. 25. 
                    (Congedo e spese di viaggio) 
 
  1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta  un
congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e
comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. 
  2.  Durante  il  congedo  ordinario  e'  corrisposta  al   predetto
personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24. 
  3. Al personale  spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e
trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di  durata
superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le
modalita' del rimborso saranno stabilite  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri.