ART. 25. (Congedo e spese di viaggio) 1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. 2. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24. 3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.