Art. 25. 
 
           (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale 
                     o provinciale dell'ordine) 
 
  1. Il tribunale o la corte di appello  competenti  per  territorio,
ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine,  provvedono  a  darne  immediata
comunicazione  al   consiglio   setesso,   al   Consiglio   nazionale
dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina  un
commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16.