ART. 25. 
                           (Finanziamento) 
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale  carico
dello Stato e si  attuano  mediante  i  programmi  triennali  di  cui
all'articolo 21. 
2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi  dell'articolo
11-quater,  comma  1,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
modificata dalla legge 23 agosto  1988,  n.  362,  si  provvede  alla
determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari  per
l'attuazione della  presente  legge.  I  predetti  stanziamenti  sono
iscritti nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  fino
all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3  e
4, sulla cui  base  il  Ministro  del  tesoro  apporta,  con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge
indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi  autorizzati,
il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito  il  Comitato
nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di  programma
nazionale di  intervento  per  il  triennio,  articolato  per  bacini
nazionali,  interregionali  e  regionali,  e  la  ripartizione  degli
stanziamenti tra le Amministrazioni  dello  Stato  e  delle  regioni,
tenendo conto delle  priorita'  indicate  nei  singoli  programmi  ed
assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. 
4. Entro i  successivi  trenta  giorni,  il  programma  nazionale  di
intervento,  articolato  per  bacini,   e   la   ripartizione   degli
stanziamenti  sono  approvati  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ai sensi dell'articolo 4. 
5.  Il  Ministro   dei   lavori   pubblici,   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta  del
Comitato nazionale per la difesa del  suolo,  individua  con  proprio
decreto  le  opere  di  competenza  regionale  che  rivestono  grande
rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo  idrografico
principale  e  del  demanio  idrico  i  cui  progetti  devono  essere
sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 
 
          Nota all'art. 25:
          Il  testo  del  comma  1 dell'art. 11-quater della legge n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello  Stato  in  materia di bilancio) aggiunto dall'art. 8
          della legge n. 362 del 1988  (Nuove  norme  in  materia  di
          bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente:
          "1.  Le  leggi  pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva, l'onere  per  competenza
          relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
          competenza attribuita a ciascuno degli anni considerati nel
          bilancio pluriennale; la legge finanziaria puo' annualmente
          rimodulare  le  quote  previste  per  ciascuno  degli  anni
          considerati    nel    bilancio   pluriennali   nei   limiti
          dell'autorizzazione complessiva a norma  dell'articolo  11,
          comma 3, lettera e)".