ART. 25. (Finanziamento) 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21. 2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorita' indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. 4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
Nota all'art. 25: Il testo del comma 1 dell'art. 11-quater della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) aggiunto dall'art. 8 della legge n. 362 del 1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente: "1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuita a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennali nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e)".