Art. 25.
                     Taglia-oneri amministrativi
  1.  Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del
presente   decreto,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  e'  approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi   derivanti  da  obblighi  informativi  nelle  materie
affidate  alla  competenza  dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva  del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione  relativa alle materie di competenza regionale, si provvede
ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
  2.  In  attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  coordina  le  attivita'  di misurazione in
raccordo  con  l'Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
  3.  Ciascun  Ministro,  di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi,  che  definisce  le misure normative, organizzative e
tecnologiche  finalizzate  al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma  1,  assegnando  i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono  nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10  gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  che assicura la coerenza generale del
processo  nonche'  il  raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, si
provvede  a  definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di   cui  al  comma  3  e  delle  forme  di  verifica  dell'effettivo
raggiungimento   dei   risultati,   anche  utilizzando  strumenti  di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
  5.  Sulla  base  degli  esiti  della  misurazione  di ogni materia,
congiuntamente  ai  piani  di  cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre  2012,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o i Ministri competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi  gravanti  sulle  imprese  nei  settori  misurati  e a
semplificare  e  riordinare  la  relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono  nel  processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  6.  Degli  stati  di  avanzamento  e dei risultati raggiunti con le
attivita'  di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
gravanti  sulle  imprese  e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
  7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati nei singoli piani
ministeriali  di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 20-ter della legge 15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  del
          principio  di  leale collaborazione, concludono, in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
          Conferenza  unificata,  anche  sulla  base  delle  migliori
          pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
          e   locali,  accordi  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  o intese ai sensi
          dell'art.  8  della  legge  5  giugno  2003, n. 131, per il
          perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
          qualita'  normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
          al fine, tra l'altro, di:
                a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio delle
          rispettive  competenze  normative  e  svolgere attivita' di
          interesse  comune  in  tema  di  semplificazione, riassetto
          normativo e qualita' della regolazione;
                b)  definire  principi,  criteri,  metodi e strumenti
          omogenei   per   il   perseguimento  della  qualita'  della
          regolazione  statale e regionale, in armonia con i principi
          generali  stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalle leggi
          annuali  di  semplificazione  e  riassetto  normativo,  con
          specifico  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,  di
          riassetto   e   codificazione,   di   analisi   e  verifica
          dell'impatto della regolazione e di consultazione;
                c)  concordare,  in  particolare,  forme  e modalita'
          omogenee   di   analisi   e   verifica  dell'impatto  della
          regolazione   e  di  consultazione  con  le  organizzazioni
          imprenditoriali    per   l'emanazione   dei   provvedimenti
          normativi statali e regionali;
                d)  valutare,  con  l'ausilio  istruttorio  anche dei
          gruppi   di   lavoro   gia'   esistenti   tra  regioni,  la
          configurabilita'  di  modelli  procedimentali  omogenei sul
          territorio  nazionale  per  determinate attivita' private e
          valorizzare  le  attivita' dirette all'armonizzazione delle
          normative regionali.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4 (Misure urgenti in
          materia  di  organizzazione  e funzionamento della pubblica
          amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge
          9 marzo 2006, n. 80:
              «2.  Il  Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo.  Il  piano,  sentito  il Consiglio di Stato, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso alle
          Camere.».
              - Per  il  riferimento  al  comma  2 dell'art. 17 della
          legge  n.  400  del  1988  vedasi  i  riferimenti normativi
          all'art. 23-bis
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 20 della gia' citata
          legge n. 59 del 1997:
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a)    definizione    del    riassetto   normativo   e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                 a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c)  indicazione dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d)   eliminazione   degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e)   sostituzione   degli   atti  di  autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g)    revisione    e    riduzione    delle   funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i)  per  le  ipotesi  per  le  quali sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m)    definizione    dei   criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n)  indicazione esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello  Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari  regolanti  la  medesima materia, se del caso
          adeguandole  alla  nuova  disciplina  di livello primario e
          semplificandole  secondo  i  criteri  di  cui ai successivi
          commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi  del  comma  3,  lettera  c)  ,  e  delle  competenze
          riservate alle regioni;
                b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                  f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                  f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi
          e  degli  atti  equiparabili  comunque  denominati, nonche'
          delle  conferenze  di  servizi,  previste  dalle  normative
          vigenti,  aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
          piu'  schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai
          sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, e successive modificazioni, siano stabilite
          le   responsabilita',  le  modalita'  di  attuazione  e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                   f-quinquies) avvalimento  di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,  e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c)  soppressione  dei  procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d)  soppressione dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e)   adeguamento   della   disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g)  regolazione,  ove possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis  Il  Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303.  Assicura  la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».