Art. 25. (Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia) 1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni della legge 27 ottobre 1987, n. 436 sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti. 2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo lungotenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607. 3. Gli ufficiali gia' ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa valutazione. 4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianita', anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia. 5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresi' le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. 6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonche' dei servizi di amministrazione. Possono altresi' essere preposti a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale. 7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda del servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso, sia ai fini del compimento della anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente e' valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio. 8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi; b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi; c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianita' gia' maturata nel grado militare.
Note all'art. 25, commi 1, 2, 4, 5 e 7: - Il testo vigente dell'art. 4-ter del D.L. n. 356/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 436/1987 (per l'argomento del decreto e della legge di conversione, v. nella nota all'art. 11, comma 3) e' il seguente: "Art. 4-ter (Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento). - 1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo lungotenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dell'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, soon iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituto ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1o gennaio 1988. 2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607. 3. Il servizio prestato nel Corpo della data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento e' computato a tutto gli effetti. 4. Agli ufficiali nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia". - Il testo vigente dell'art. 26 del D. Lgs.Lgt. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 607/1971 (Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio) e' il seguente: "Art. 3. La promozione al grado di colonnello e' conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presiduta dal Ministro di grazia e giustizia, o per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero per la difesa, e dai direttori degli uffici 1a e 2a della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianita' di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianita' e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado. L'ufficiale, non designato per la promozione, non puo' essere ripereso in esame dalla commissione se non e' trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente. Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2o della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia piu' elevato, in grado, o a parita' di grado, dal piu' anziano. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore". - L'art. 1 della legge n. 607/1971 (per l'argomento di detta legge v. note al comma 2 del presente articolo) concerne l'organico del ruolo degli Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, distinto secondo i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente. Tale organico e' stato numericamente modificato dall'art. 2 D.L. n. 356/1987, conv. con modificazioni nella legge n. 436/1987 (per l'argomento del decreto, v. nella nota all'art. 11 comma 3). Il testo vigente della tabella annessa alla legge n. 121/1981 (per l'argomento di detta legge v. nella nota all'art. 5 comma 3), sostituita dall'articolo 9 della legge n. 569/1982, e' il seguente: "TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA ===================================================================== Gradi e qualifiche Qualifiche nuovo Gradi del personale secondo il precedente ordinamento della delle altre forze ordinamento degli ap- della polizia di di polizia partenenti al Corpo di Stato delle guardie di pub- blica sicurezza ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di pubblica sicurezza -------------------------------------------------------------------- Guardia di pubblica sicurezza........... Agente 1a qualifica Carabiniere Guardia.............. Agente 2a qualifica Carabiniere scelto Appuntati............ Assistente qualifica iniziale Assistente 2a qualifica Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianita' nel grado Vice brigadiere...... Sovrintendente qualifica iniziale Vice brigadiere Brigadiere........... Sovrintendente 2a qualifica Brigadiere Maresciallo di terza classe........ Sovrintendente 3a Maresciallo qualifica ordinario Maresciallo di seconda classe...... Maresciallo capo Maresciallo di prima classe........ Sovrintendente Maresciallo qualifica finale maggiore Maresciallo di prima classe scelto. Maresciallo maggiore aiutante Commissario - Ispettrice di polizia femminile Commissario 1a qualifica Tenente (gia' VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, Commissario 2a n. 312)............. qualifica Capitano Commissario capo - Ispettrice superiore Commissario 3a qualifica Maggiore (gia' VIII livello con piu' di quattro anni e mezzo di servizio) Vice questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta............ Commissario 4a Tenente qualifica colonnello (gia' VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio) Primo dirigente di pubblica sicurezza.. Primo dirigente Colonello Dirigente superiore di pubblica sicurezza.. Dirigente superiore Generale di brigata Dirigente generale di pubblica sicurezza.. Dirigente generale Generale di divisione Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi e' corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza ne' con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 e' la seguente: Assistente (gia' VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3a qualifica ruolo ispettori; Assistente principale (gia' VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3a qualifica ruolo ispettori; Assistente capo (gia' VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4a qualifica ruolo ispettori". - La legge n. 113/1954 reca lo "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". Il titolo IV di detta legge tratta, degli "Ufficiali in congedo". - Per l'argomento della legge n. 1543/1963 e per il testo dell'art. 6, primo comma, v. nella nota all'art. 14 comma 2. - Il testo vigente dei commi ventiduesimo e ventitreesimo della legge n. 121/1981 (per l'argomento di detta legge v. nella nota all'art. 5 comma 3) e' il seguente: "Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore".