(Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978-art. 25)
                               Art. 25. 
                  Esercizio del diritto di sciopero 
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 
  1.  Nel  campo  dell'emergenza  territoriale  e  dell'attivita'  di
guardia medica per l'urgenza  notturna,  festiva  e  prefestiva  sono
prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2,
comma 2, le attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
accordo nonche' le visite domiciliari urgenti limitatamente agli 
aspetti diagnostici e terapeutici. 
  2. Le prestazioni di cui al comma 1,  in  caso  di  sciopero  della
categoria dei medici di guardia medica  convenzionati  continuano  ad
essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui 
all'art. 13, dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto  del  Presidente
della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, sono  stabiliti,  con
apposite intese a livello regionale, i criteri per la  determinazione
di contingenti di personale medico da esonerare dalla  partecipazione
a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita'
delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro 
distribuzione territoriale. 
  4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 e'
effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale  per
singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo 
stesso comma 3. 
  5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi  3  e
4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di 
cui al comma 1. 
  6. In conformita' agli accordi di cui ai commi 3 e 4  le  UU.SS.LL.
individuano, in occasione di ciascuno sciopero  della  categoria  dei
medici di guardia i nominativi dei medici  in  servizio  tenuti  alle
prestazioni  indispensabili  ed  esonerati  dallo  sciopero   stesso,
comunicando cinque giorni prima della  data  di  effettuazione  dello
sciopero,  i  nominativi  inclusi   nei   contingenti,   come   sopra
individuati, alle  organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai  singoli
interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere,  entro
ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta'  di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso 
sia possibile. 
  7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per
il periodo di vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
ricettivo del presente accordo e conservano la loro efficacia sino 
alla definizione dei nuovi accordi. 
  8.  Il  diritto  di  sciopero  dei   medici   di   guardia   medica
convenzionati e' esercitato  con  un  preavviso  minimo  di  quindici
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al 
preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
  9. I medici di guardia  medica  che  si  astengono  dal  lavoro  in
violazione delle norme  del  presente  articolo  sono  deferiti  alla
commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le 
procedure stabilite dall'art. 8. 
  10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non 
effettuare azioni di sciopero: 
    a) nel mese di agosto; 
    b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le 
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
    c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i 
rispettivi ambiti territoriali; 
    d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
    e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' 
successivo. 
  11. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di
calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono 
immediatamente sospesi. 

 


 
 
    


          Nota all'art. 25:
                - L'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90 fa obbligo
                  alle amministrazioni erogatrici di servizi pubblici
              essenziali, tra i quali quelli relativi alla sanita' di
            concordare in sede di stipulazione di contratti o accordi
          collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad
           assicurare, le modalita' e le procedure di erogazione e le
          altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al
                comma 1 dello stesso art. 2 (previsione del preavviso
                minimo dell'astensione dal lavoro e indicazione della
          durata).