Art. 25. Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel campo dell'emergenza territoriale e dell'attivita' di guardia medica per l'urgenza notturna, festiva e prefestiva sono prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del presente accordo nonche' le visite domiciliari urgenti limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di guardia medica convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui all'art. 13, dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione territoriale. 4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola U.S.L. entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In conformita' agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le UU.SS.LL. individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria dei medici di guardia i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 7. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica ricettivo del presente accordo e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi. 8. Il diritto di sciopero dei medici di guardia medica convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di quindici giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 9. I medici di guardia medica che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotta le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 8. 10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 11. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Nota all'art. 25: - L'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90 fa obbligo alle amministrazioni erogatrici di servizi pubblici essenziali, tra i quali quelli relativi alla sanita' di concordare in sede di stipulazione di contratti o accordi collettivi le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dello stesso art. 2 (previsione del preavviso minimo dell'astensione dal lavoro e indicazione della durata).