(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che e' stato collocato dalle
Autorita' competente al fine di ricevere cure, una protezione  oppure
una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di
detta  terapia  e  di  ogni  altra  circostanza  relativa  alla   sua
collocazione.