ART. 25. 
                       Strumenti di attuazione 
 
1.  Strumenti  di  attuazione  delle  finalita'  del  parco  naturale
regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico
e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. 
2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di  gestione  del
parco ed e' approvato dalla regione. Esso ha valore  anche  di  piano
paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici  e
i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 
3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del pi-
ano per il parco e nei limiti  del  regolamento,  il  parco  promuove
iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli  enti  locali
interessati,  atte  a  favorire  la  crescita  economica,  sociale  e
culturale delle comunita' residenti. A tal fine predispone  un  piano
pluriennale economico e sociale per  la  promozione  delle  attivita'
compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo  di  gestione  del
parco,  tenuto  conto  del  parere   espresso   dagli   enti   locali
territorialmente interessati,  e'  approvato  dalla  regione  e  puo'
essere annualmente aggiornato. 
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui
al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti  locali
e gli altri organismi interessati. 
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite,  oltre
che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o
da organismi pubblici e da privati, da diritti e  canoni  riguardanti
l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco
o dei quali esso abbia la gestione.