Art. 25.
        (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio
                   della medesima: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/646/CEE deve
avvenire in conformita' dei seguenti principi:
  a) l'attivita' di raccolta fra il  pubblico  di  depositi  o  altri
fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti
creditizi;  restano  ferme  la  disciplina  del  codice  civile sulla
raccolta delle societa' di capitali nonche'  le  discipline  speciali
sulla  raccolta  degli  enti  pubblici  e di particolari categorie di
imprese;
  b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita'  esercitate
in  Italia  alla  vigilanza  dell'Autorita'  dello Stato membro della
Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi
si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
  c)  gli  enti  possono  prestare  in  Italia  i  servizi   di   cui
all'allegato  alla  direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o
per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla
direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano  state  autorizzate
sulla base di requisiti oggettivi;
  d)  gli  enti  possono  procedere alla pubblicita' relativamente ai
servizi offerti, alle condizioni previste per le  medesime  attivita'
dalla  disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie
vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni
altra disposizione sanzionatoria  e  penale  concernente  l'attivita'
creditizia e finanziaria;
  e)  dovra'  essere  adottata ogni altra disposizione necessaria per
adeguare  alla  direttiva  del  Consiglio  89/646/CEE  la  disciplina
vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
  2.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro del tesoro e sentito il
parere delle  competenti  Commissioni  permanenti  della  Camera  dei
deputati   e   del  Senato  della  Repubblica,  da  esprimersi  entro
quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare,  entro  diciotto  mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato  con  le
altre  disposizioni  vigenti  nella  stessa  materia, apportandovi le
modifiche  necessarie  a  tal  fine.  Restano   comunque   ferme   le
disposizioni  contenute  nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella
legge 2 gennaio 1991, n. 1.
  3. In  quanto  compatibili,  si  applicano  le  altre  disposizioni
contenute  nel  titolo  V  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, ivi
comprese  quelle  relative  alla  sussistenza  del  controllo,   agli
obblighi   relativi   alle   autorizzazioni   e  comunicazioni,  alla
sospensione  del  voto,  all'obbligo  di  alienazione,  alle sanzioni
penali e ai conflitti di interesse.
 
          Note all'art. 25:
            - La direttiva CEE n. 89/646 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 386 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  14 del 19 febbraio 1990,  2a  serie
          speciale.
            -  La  legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  240
          del 13 ottobre 1990.
            -  La  legge  2  gennaio  1991, n. 1, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del
          4 gennaio 1991.