Art. 25. Birra 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente: " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;". 2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
Note all'art. 25: - La legge 16 agosto 1962, n. 1354, concerne la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. L'art. 4, modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 4. - E' vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo". - L'art. 19 della citata legge n. 1354/1962, come modificato, da ultimo, dalla presente legge cosi' recita: "Art. 19. - La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge. Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri. E' fatta, comunque, salva la facolta' di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qualvolta questi si rendano necessari. Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonche' la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: 'impresa imbottigliatrice ..'". - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". L'art. 5, primo comma, lettera g), cosi' recita: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a)-f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, sensa l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". L'art. 22 cosi' recita: "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti".