Art. 25.
                           Alcole etilico
  1.  L'alcole  etilico  e' soggetto ad accisa con l'aliquota di lire
1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius.
  2. Per alcole etilico si intendono:
    a) tutti i prodotti che hanno un titolo  alcolometrico  effettivo
superiore  all'1,2  per cento in volume e che rientrano nei codici NC
2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un  altro
capitolo della nomenclatura combinata;
    b)  i  prodotti  che  hanno  un  titolo  alcolometrico  effettivo
superiore al 22 per cento in volume e che  rientrano  nei  codici  NC
2204, 2205 e 2206;
    c)   le   bevande  spiritose  contenenti  prodotti  solidi  o  in
soluzione.
  3.  Fino  al  30  giugno  1996,  per  gli  alcoli  ottenuti   dalla
distillazione  del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle
patate, della frutta, del sorgo,  dei  fichi,  delle  carrube  e  dei
cereali,  del  siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole
contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di  lire  195.000
per ettolitro anidro.
  4.  I  crediti  vantati  dai  soggetti  passivi dell'accisa e della
sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso  i
cessionari  dei  prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto
tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed  hanno
privilegio  generale,  con il medesimo ordine del privilegio previsto
dall'articolo 18, quinto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), sui beni mobili del debitore,
limitatamente  ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi
anzidetti, qualora questo  risulti  separatamente  evidenziato  nella
fattura relativa alla cessione.
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   (a)  Il  testo vigente del quinto comma dell'art. 18 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n.  633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto), e' il seguente:
   "Il  credito  di  rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio  ai  sensi
degli  articoli  2758  e  2772  del codice civile e, se relativo alla
cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita'  dei  mobili
del  debitore  con  lo stesso grado del privilegio generale stabilito
dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto".