Art. 25 
             Requisiti di onorabilita' dei partecipanti 
 
  1. Il Ministro del tesoro, sentita la  Banca  d'Italia,  determina,
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei  partecipanti
al capitale delle banche. 
  2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro  del  tesoro
stabilisce la quota  del  capitale  che  deve  essere  posseduta  per
l'applicazione del medesimo comma 1. A  questo  fine  si  considerano
anche le  azioni  o  quote  possedute  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 
  3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il  diritto
di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In
caso  di  inosservanza,  la  deliberazione  e'  impugnabile  a  norma
dell'art. 2377 del codice civile  se  la  maggioranza  richiesta  non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni  o
quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia
entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,  se  questa  e'
soggetta a iscrizione nel registro  delle  imprese,  entro  sei  mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione dell'assemblea. 
 
          Nota all'art. 25:
             - Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  adottare norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".