Art. 25. 
                        (Norme assistenziali) 
  1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con  decreto
da emanarsi di concerto col Ministro  delle  finanze  e  del  tesoro,
imporre a carico degli speditori e ricevitori di merci nonche'  delle
imprese  autorizzate  all'esercizio   di   operazioni   portuali   un
contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni  tonnellata  di
merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione  dell'onere  ai
lavoratori  da  esse  dipendenti,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante  dall'applicazione
del contributo e'  destinato  all'assistenza  ed  alla  tutela  della
integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti  in  porto  e
delle loro famiglie, ivi  compresa  la  gestione  ed  amministrazione
della Casa  di  soggiorno  per  lavoratori  portuali  nel  comune  di
Dovadola, ed e'  devoluto  ad  una  gestione  speciale  autonoma  che
subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al  bilancio
speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre  1931,  n.  1277,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269. 
  2. La gestione speciale di cui  al  comma  1  e'  amministrata  dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  mediante  un  comitato
composto da  tre  funzionari  della  direzione  generale  del  lavoro
marittimo e portuale,  di  cui  uno  avente  qualifica  di  dirigente
generale  con  funzioni  di  presidente,   da   un   funzionario   in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,
da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e  da
due funzionari della ragioneria centrale del Ministero dei  trasporti
e della navigazione. I  compiti  di  segretario  sono  svolti  da  un
funzionario della competente divisione della direzione  generale  del
lavoro marittimo e portuale. 
  3. A decorrere dal 1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della presente legge la misura di cui  al  comma  1
puo' essere rideterminata annualmente con decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
finanze  e  del  tesoro,  prendendo  in  considerazione  l'incremento
percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nell'anno precedente. 
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
vengono stabilite le  norme  volte  a  regolare  il  procedimento  di
acquisizione  delle  entrate  e  di  erogazione   delle   spese,   le
attribuzioni  del  comitato   ed   i   compensi   relativi   al   suo
funzionamento, nonche'  l'amministrazione  e  la  contabilita'  della
gestione di cui al comma 1. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 1, e' abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931,  n.
1277, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  marzo  1932,  n.
269. 
 
          Nota all'art. 25:
             - Il R.D.L. n. 1277/1931, reca: "Norme intese a regolare
          la gestione amministrativa e  contabile  degli  Uffici  del
          lavoro portuale e dei fondi relativi".