Art. 25. 
     Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
  1. Il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a)  formula  annualmente,  sulla  base  delle   relazioni   dell'
amministrazione scolastica, una valutazione analitica  dell'andamento
generale dell'attivita' scolastica e dei relativi servizi; 
    b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine  alla
promozione  della  sperimentazione  e  della  innovazione  sul  piano
nazionale e locale, e ne valuta  i  risultati,  propone  al  Ministro
della pubblica istruzione  sei  nominativi  per  la  scelta  dei  tre
componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento  educativi   e   del
consiglio direttivo di esperti  della  biblioteca  di  documentazione
pedagogica; 
    c) esprime, anche di propria iniziativa,  pareri  su  proposte  o
disegni di legge e in  genere  in  materia  legislativa  e  normativa
attinente alla pubblica istruzione; 
    d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di  promozione,  sulla
decadenza e  sulla  dispensa  dal  servizio,  sulla  riammissione  in
servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole  e
istituti di ogni ordine e grado e  del  personale  docente  di  ruolo
della scuola secondaria superiore;  sulla  utilizzazione  in  compiti
diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
di incapacita' o di persistente  insufficiente  rendimento  attinente
alla funzione direttiva; 
    e) esprime parere  vincolante  sui  trasferimenti  d'ufficio  del
personale appartenente a ruoli del personale docente di  ruolo  degli
istituti di istruzione secondaria superiore,  ivi  compresi  i  licei
artistici  e  gli  istituti  d'arte,  per  accertata  situazione   di
incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede; 
    f) esprime pareri obbligatori  in  ordine  alle  disposizioni  di
competenza del Ministro  della  pubblica  istruzione  in  materia  di
concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
cui all'articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi  di  cui
agli articoli 463 e 471 in materia di titoli  valutabili  e  punteggi
per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
di  concorsi  e  conferimento  delle  supplenze  per   il   personale
amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581; 
    g) esprime i pareri obbligatori previsti  dagli  articoli  119  e
seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare; 
    h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'articolo  74,  in
materia di calendario scolastico; 
    i)   esercita   le   ulteriori   funzioni   consultive   previste
dall'articolo  413  in  ordine  al  riconoscimento  del  diploma   di
baccelleriato internazionale; 
    l) esprime il parere obbligatorio sui  piani  e  i  programmi  di
formazione  e  le  modalita'  di  verifica  finale   dei   corsi   di
riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
ai  fini  del  valore  abilitante  degli  stessi  corsi,   ai   sensi
dell'articolo 473; 
    m)  esprime  parere  obbligatorio  al  Ministro  della   pubblica
istruzione in materia di titoli valutabili e relativo  punteggio  per
gli incarichi e le supplenze  di  insegnamento  nei  conservatori  di
musica, nelle accademie di belle arti,  nell'accademia  nazionale  di
danza e nell'accademia nazionale  di  arte  drammatica,  esclusi  gli
insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
per la  formazione  della  commissione  centrale  competente  per  la
decisione dei ricorsi; 
    n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito  dal  presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza; 
    o) si pronuncia sulle questioni che il  Ministro  della  pubblica
istruzione ritenga sottoporgli. 
  2. Nei casi di questioni  generali  in  materia  di  programmazione
dello sviluppo della scuola e  di  contenuti  culturali  e  didattici
nonche' di riforma di struttura di uno degli  ordini  scolastici,  il
parere e' obbligatorio. 
  3.  Il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  funziona
attraverso  cinque  comitati   a   carattere   orizzontale   relativi
rispettivamente alla scuola materna,  alla  scuola  elementare,  alla
scuola media, alla scuola  secondaria  superiore,  agli  istituti  di
istruzione  artistica;  attraverso  appositi  comitati  a   carattere
verticale per materie e problemi specifici  relativi  a  due  o  piu'
degli indicati  settori;  come  corpo  unitario  per  le  materie  di
interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di  istruzione
artistica e' competente  anche  nelle  materie  concernenti  i  licei
artistici e gli istituti d'arte. 
  4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
con regolamento interno. Ai comitati partecipano  a  pieno  titolo  i
rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di  lingua  slovena  e
della Valle d'Aosta, quando si trattino  argomenti  concernenti  tali
scuole. 
  5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione
presiede il Consiglio stesso,  ne  dispone  la  convocazione  e  puo'
presiedere i comitati previsti dal comma 3. 
  6. Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di  sua
assenza o impedimento. 
  7. I consigli di disciplina  sono  competenti  per  i  procedimenti
disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una  sanzione
superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il  personale
ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
il personale docente delle scuole secondarie superiori. 
  8. I consigli per  il  contenzioso,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, esprimono  parere  vincolante  sui  ricorsi  proposti  al
Ministro della pubblica  istruzione,  ove  previsti,  in  materia  di
trasferimenti e in materia disciplinare.  Esprimono  altresi'  pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo.