Articolo 25 Autostrade e strade di carattere simile 1. Sulle autostrade e, se la legislazione nazionale cosi' dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita dalle autostrade: a) la circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, ai velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere su strada piana una velocita' stabilita dalla legislazione nazionale, b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta segnalati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; ii) fare conversione a U, o retromarcia, o penetrare sulla striscia di terreno centrale, compresi i raccordi colleganti le due carreggiate tra loro. 2. I conducenti che si immettono in un'autostrada debbono: a) se non esiste una corsia di accelerazione che prolunga la strada di accesso, cedere il passaggio ai veicoli che circolano sull'autostrada; b) se esiste una corsia di accelerazione, inoltrarvisi ed immettersi nella circolazione dell'autostrada rispettando le prescrizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. il conducente che lascia l'autostrada deve, sufficientemente in anticipo, inoltrarsi nella corsia di circolazione corrispondente all'uscita dall'autostrada ed immettersi al piu' presto sulla corsia di decelerazione, se esiste. 4. per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprieta' laterali non hanno accesso.