Art. 25.
                       Disposizioni tributarie
 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore
delle  fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' dei
soggetti  ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni
previste  dagli  articoli  13-bis,  comma 1, lettera i), 65, comma 2,
lettera  c-quinquies),  e  110-bis  del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2.  Per  le somme versate al patrimonio della fondazione al momento
della  sua  costituzione,  per  le somme versate come contributo alla
gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto che
approva  la  trasformazione  dei soggetti di cui all'art. 2, e per le
somme  versate  come  contributo alla gestione della fondazione per i
tre  periodi  di  imposta  successivi  alla data di pubblicazione del
predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto
dal  comma  1  in relazione alla misura della detrazione dell'imposta
lorda,  il  limite  del  2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis,
comma  1,  lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e' elevato al 30 per
cento.  I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi
alla  gestione  per  i tre periodi di imposta successivi alla data di
pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono
impegnarsi  con  atto  scritto,  conservato  presso la fondazione, al
versamento  di  una  somma  costante  per  i  predetti tre periodi di
imposta.  Si  provvede  al  recupero delle somme detratte nel caso di
mancato  rispetto  dell'impegno  assunto.  La destinazione a fondo di
dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
  3.  I  corrispettivi  dei  contratti  di sponsorizzazione incassati
dalle   fondazioni   regolate  dal  presente  decreto  sono  soggetti
all'imposta   sugli  spettacoli  soltanto  quando  il  pagamento  sia
direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
  4.  Le  erogazioni  liberali  ricevute  dalle  fondazioni, non sono
soggette all'imposta sugli spettacoli.
  5.  I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente
decreto  nell'esercizio  di attivita' commerciali, anche occasionali,
svolte  in  conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita'
accessorie,  sono  esclusi  dalle imposte sui redditi. Si considerano
svolte  in  conformita'  agli scopi istituzionali le attivita' il cui
contenuto  oggettivo  realizza  direttamente  uno  o piu' degli scopi
stessi.  Si  considerano  accessorie  le attivita' poste in essere in
diretta  connessione  con  le  attivita'  istituzionali  o quale loro
strumento di finanziamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 giugno 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  VELTRONI,   Vice   Presidente   del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Nota all'art. 25:
             - Vedi note all'art. 23.