Art. 25. Disposizioni tributarie 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. 3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato. 4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli. 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VELTRONI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 25: - Vedi note all'art. 23.