Art. 25. Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte Casi di sospensione della riscossione di tributi 1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". Funzionario responsabile 2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, contenente norme in materia di sopratasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, come modificato dalla prsente legge: "Art. 1. - 1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pccuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione e' disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. 3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1 sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale il contribuente continuera' ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile. 4. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. 5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziano che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne da' notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista. 6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono previste le modalita' di commutazione delle sanzioni a carico del professionista. dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore. 6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'art. 38 -bis, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni della presente legge si a applicano, per i periodi di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali". - Si riporta il testo dell'art. 35-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'istruzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: "Art. 38 -bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dello stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni." - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, contentente disposizione sulla riscossione della imposta sul reddito: "Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima. L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo". - Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e' riportato in nota precedente.