Art. 25.
                          Norma transitoria
 1. (( Comma abrogato (a). ))
 2.  Sono  portate  a  compimento  le  procedure  concorsuali  per le
qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  siano  stati emanati i relativi bandi ovvero
siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del  concorso  dai
competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare
in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
 3. (( Comma abrogato (a). ))
 4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli
60  e  61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 (b), e successive modificazioni, e quello di cui  all'articolo
15   della  legge  9  marzo  1989,  n.  88  (c),  i  cui  ruoli  sono
contestualmente  soppressi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,  conserva  le  qualifiche  ad  personam.  A  tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente  e  funzioni
di  direzione  di  uffici  di  particolare rilevanza non riservati al
dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e  vigilanza
ad  esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito
nel primo contratto collettivo di comparto  di  cui  all'articolo  45
(d).
  (a)  I  commi  1  e  3 sono stati abrogati dall'art. 43 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi 1 e 3
abrogati:
  "1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore  sono
conservate  ad  personam    fino  all'adozione  dei  provvedimenti di
attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 22.  Nel
nuovo  ruolo  il  personale  dell'ex qualifica di dirigente superiore
precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo  l'ordine
di iscrizione nei ruoli di provenienza".
  "3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  mantiene  il trattamento
economico in godimento alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  fino  alla  data  della  sottoscrizione  del primo contratto
collettivo delle aree dirigenziali.  Fino  a  tale  ultima  data,  al
personale  che  accede  alla  qualifica  di  dirigente  prevista  dal
presente capo compete il trattamento economico in atto  previsto  per
la qualifica di primo dirigente".
  (b)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   reca:   "Disciplina   delle   funzioni   dirigenziali    nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo". Si
riporta il testo dei relativi articoli 60 e 61:
  "Art.   60   (Ricostruzione   dei  ruoli  organici  delle  carriere
direttive).     -  I  ruoli  organici   delle   carriere   direttive,
amministrative  e  tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto  sono  modificati  come  segue,  fermo  restando
quanto stabilito dal titolo I:
   i  posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di
stipendio 772 o 742 sono soppressi;
   le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, sono conservate ad esaurimento  entro  i  limiti  di  una
autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei
seguenti criteri:
    a)  la  dotazione  organica  complessiva per le due qualifiche ad
esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del  numero  degli
impiegati  con  qualifica  di  ispettore  generale,  o equiparata, in
attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per
la qualifica di direttore di  divisione,  o  equiparata,  o  se  piu'
favorevole,   del  numero  degli  impiegati  con  tale  qualifica  in
attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo  dei  posti  di
organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di dirigente
superiore e di primo dirigente;
    b) il numero dei posti delle due qualifiche ad  esaurimento    e'
stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione
organica  complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera
a);
    c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da  quelli
previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in
ragione  di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del
soprannumero di cui all'art. 65.
  Le  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   inferiori   a   primo
dirigente,  riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con
l'osservanza dei seguenti criteri:
   1) la dotazione organica complessiva e'  pari  a  quella  prevista
dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche
conto  delle  variazioni  apportate  in conseguenza del riordinamento
delle carriere ex  speciali,  ridotta  dei  posti  istituiti  con  il
presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
   2)   la   dotazione  della  qualifica  di  direttore  aggiunto  di
divisione, o  equiparata,  e'  pari  ad  un  quarto  della  dotazione
organica  complessiva  di  cui  al  precedente punto 1); la dotazione
cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere,  o
equiparate, e' pari ai restanti posti;
   3)  in  corrispondenza  dei  posti  ad  esaurimento  previsti  dal
precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale  e  di
direttore  di  divisione,  o equiparate, sono accantonati altrettanti
posti  nella  qualifica  di  direttore  aggiunto   di   divisione   o
equiparata.
  Ai  fini  di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957,  n.  686,  i  dirigenti  precedono  i
funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, o equiparato".
  "Art.  61  (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento).
-  Gli  impiegati  delle  carriere  direttive  non  inquadrati  nella
corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59
conservano  nel  ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica
rivestita e l'anzianita' di carriera e  di  qualifica  possedute.  La
promozione  ad  ispettore  generale,  o  qualifiche equiparate, resta
disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in
vigore del presente decreto.
  Lo  stipendio  annuo  lordo  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di
ispettore  generale  e  di  direttore  di divisione, o equiparate, e'
stabilito, con effetto dal 1ΓΏ luglio 1972, in misura pari  a  quattro
quinti  di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed
al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita', i
proventi  ed  i  compensi  indicati  nel  primo  comma  dell'art.  50
continuano   ad  essere  corrisposti  in  conformita'  delle  vigenti
disposizioni.
  Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi
e' esteso agli impiegati che  accederanno  al  ruolo  ad  esaurimento
successivamente  all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 65".
   (c)  La  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  reca:  "Ristrutturazione
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.".  Si trascrive il testo del relativo art. 15:
  "Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al personale degli enti
pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70,  in  possesso
della  qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero
delle qualifiche inferiori della ex-categoria  direttiva,  alla  data
degli  inquadramenti  operati  in  attuazione  delle  norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.  411,  e'
esteso  ad  personam,  e  sulla  base  delle anzianita' di servizio a
ciascuno gia' riconosciute e non  riassorbibili,  rispettivamente  il
trattamento  giuridico  ed  economico  degli ispettori generali e dei
direttori di divisione di cui all'art.  61,  decreto  del  Presidente
della  Repubbica  30  giugno  1972,  n. 748, e successive modifiche e
integrazioni.
  2. In sede di contrattazione articolata sono individuate  posizioni
funzionali  di  particolare rilievo da attribuire ai funzionari della
categoria  direttiva  della  ottava  e  nona  qualifica   e   vengono
determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste  dagli  accordi  di  categoria. Le funzioni indennizzabili e
l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla  scorta  di
criteri  che  tengano  conto  del grado di autonomia e del livello di
responsabilita' e di  preparazione  professionale  richiesti  per  la
preposizione  a  strutture  organizzative,  a  compiti  di studio, di
ricerca e  progettazione,  a  funzioni  di  elevata  specializzazione
dell'area   informatica,   ad   attivita'  ispettive  di  particolare
complessita', nonche' a funzioni vicarie.  I dirigenti preposti  alle
strutture  rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di
cui al presente comma".
  (d) Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente  prima
dell'entrata  in  vigore  del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396.