Art. 25 
         Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati 
 
  1. Le SIM  e  le  banche  italiane  autorizzate  all'esercizio  dei
servizi di negoziazione per conto proprio e per conto  terzi  possono
operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari  e
nei  mercati  extracomunitari  riconosciuti  dalla  CONSOB  ai  sensi
dell'articolo  67.  Le  imprese  di   investimento   comunitarie   ed
extracomunitarie  e  le  banche   comunitarie   ed   extracomunitarie
autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi  possono  operare  nei
mercati regolamentati italiani. 
  2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione  degli  strumenti  finanziari   trattati   nei   mercati
regolamentati   italiani   deve   essere   eseguita    nei    mercati
regolamentati; in tale  eventualita',  conformemente  alla  normativa
comunitaria,  stabilisce  le  condizioni  in  presenza  delle   quali
l'obbligo non sussiste. 
  3. Il comma 2 non si applica alle  negoziazioni  aventi  a  oggetto
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.