Art. 25
         Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

  1.  In  considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
della  loro  specificita',  agli  stranieri  titolari  di permesso di
soggiorno  per  lavoro  stagionale  si applicano le seguenti forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
   b)  assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
   c) assicurazione contro le malattie;
   d) assicurazione di maternita'.
  2.  In  sostituzione  dei  contributi  per  l'assegno per il nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle  modalita'  stabilite  per  questi  ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i  requisiti,  gli  ambiti  e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
  4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applicano le
riduzioni  degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  5.  Ai  contributi  di  cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento
degli   stessi  all'istituto  o  ente  assicuratore  dello  Stato  di
provenienza  del  lavoratore,  ovvero, nei casi in cui la materia non
sia  regolata  da  accordi  o  da convenzioni internazionali, la loro
liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E'
fatta   salva   la  possibilita'  di  ricostruzione  della  posizione
contributiva in caso di successivo ingresso.