Art. 25
       Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative
           a merci alla rinfusa solide e merci pericolose
  1. Il datore di lavoro deve:
a)  qualora  il  carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas
tossico o infiammabile o di causare impoverimento  del  contenuto  di
ossigeno  nell'ambiente  provvedere, tramite un consulente chimico di
porto, alla misurazione  della  concentrazione  di  gas  ed  ossigeno
nell'aria  e  all'adozione,  sulla  base dei risultati delle analisi,
delle opportune misure di sicurezza; comunicandole all'Autorita', che
puo' disporre controlli;
b) qualora durante le operazioni relative  a  merci  alla  rinfusa  i
lavoratori  debbano  scendere ad operare in stiva o negli interponti.
mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse,  o  mobili  pronte
all'uso,  atte  ad  assicurare  un'immediata  evacuazione  in caso di
pericolo per carico franante;
c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti,  assicurarsi
che  i  lavoratori,  addetti  ad  operazioni da effettuarsi in stiva,
utilizzino idonee cinture di sicurezza.