Art. 25.


                Ferrovie e trasporto pubblico locale


  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo  per  gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di  960  milioni  di  euro  per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  si provvede alla ripartizione del
fondo  e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
  2.  Per  assicurare  i  necessari  servizi  ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato  e  delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata  la  spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010  e  2011.  L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  che devono rispondere a
criteri  di  efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio  dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori  risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di  servizio  di  competenza,  nonche'  per garantire che, per l'anno
2009,  non  vi  siano  aumenti  tariffari  nei  servizi  di trasporto
pubblico regionale e locale. (( Quota parte delle risorse deve essere
finalizzata  all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile
dedicato  al  trasporto  pubblico  ferroviario.  ))  Con  decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, sono (( individuate la
quota  destinata  all'acquisto  di  nuovo  materiale rotabile e )) la
destinazione delle risorse per i diversi contratti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture  ai  sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25  giugno  2008,  n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla ))
legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4.  Ferrovie  dello  Stato  s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  una  relazione  sui risultati della
attuazione  del  presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al  15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
  5.  Gli  importi  oggetto  di recupero conseguenti all'applicazione
delle  norme  dell'articolo  24  sono  riassegnati  ad  un  Fondo  da
ripartire  tra  gli  enti  pubblici  territoriali  per le esigenze di
trasporto   locale,   non   ferroviario,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la Conferenza Unificata,
sulla  base  di  criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti  che  destinano  le  risorse  al  miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 61 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche  attraverso  le altre disposizioni legislative di cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis  dell'articolo  11-ter  della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti  nel  comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato    ad    apportare,   anche   con   riferimento
          all'articolo   60,   con   propri  decreti,  le  occorrenti
          variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
          cassa  tra  le pertinenti unita' previsionali di base degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
          del  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11. ...
             12. ...
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree  ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,   nell'ambito   di   programmi  di  penetrazione
          commerciale,   in  campagne  pubblicitarie  localizzate  in
          specifiche  aree  territoriali del Paese. L'agevolazione e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento    che   eccedono   il   totale   delle   spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime  previste  per gli aiuti a finalita' regionale, nel
          rispetto  dei  limiti  della  regola «de minimis» di cui al
          regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del 12
          gennaio  2001.  Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
          al  controllo  preventivo della Corte dei conti, stabilisce
          le  risorse  da riassegnare all'unita' previsionale di base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ed indica la
          data  da  cui  decorre  la  facolta'  di presentazione e le
          modalita'  delle relative istanze. I soggetti che intendano
          avvalersi  dei  contributi  di cui al presente comma devono
          produrre  istanza  all'Agenzia  delle  entrate che provvede
          entro   trenta   giorni   a  comunicare  il  suo  eventuale
          accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico  delle domande
          pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del contributo esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta   cui   si   riferisce   la  domanda,  il  soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare  una  nuova  istanza  nei dodici mesi successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6-quinquies del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.   6-quinquies   (Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi   finalizzati   al   potenziamento   della  rete
          infrastrutturale  di livello nazionale). - 1. E' istituito,
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
          finanziamento,    in   via   prioritaria,   di   interventi
          finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di
          livello    nazionale,    ivi    comprese    le    reti   di
          telecomunicazione   e   quelle   energetiche,   di  cui  e'
          riconosciuta   la   valenza   strategica   ai   fini  della
          competitivita'  e  della  coesione  del  Paese. Il fondo e'
          alimentato  con  gli  stanziamenti  nazionali assegnati per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013  in  favore  di programmi di interesse strategico
          nazionale,  di  progetti  speciali  e  di riserve premiali,
          fatte  salve  le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
          siano  state  vincolate  all'attuazione  di  programmi gia'
          esaminati   dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento  del
          meccanismo  premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE 3
          agosto 2007, n. 82.
             2.  Con  delibera  del  CIPE,  su proposta del Ministero
          dello  sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   si   provvede  alla
          ripartizione  del  fondo  di  cui  al  comma  1, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  fermo  restando  il  vincolo di concentrare
          nelle   regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%  degli
          stanziamenti   nazionali   per   l'attuazione   del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera  del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere   finanziario.   Nel   rispetto  delle  procedure
          previste  dal  regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
          dell'11   luglio   2006,   e  successive  modificazioni,  i
          Programmi   operativi   nazionali  finanziati  con  risorse
          comunitarie   per   l'attuazione   del   Quadro  strategico
          nazionale   per   il   periodo   2007-2013  possono  essere
          ridefiniti  in  coerenza  con i principi di cui al presente
          articolo.
             3.  Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione, la
          concentrazione,  da  parte delle regioni, su infrastrutture
          di  interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
          strategico  nazionale  per  il periodo 2007-2013 in sede di
          predisposizione  dei  programmi finanziati dal Fondo per le
          aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  e successive modificazioni, e di
          ridefinizione    dei   programmi   finanziati   dai   Fondi
          strutturali comunitari.».