Art. 25. (Costituzione della provvista e diritto di revoca) 1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte e' costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non puo' essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori. 2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volonta' di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa e' definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca puo' essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori. 3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonche' nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilita' degli investitori.