Art. 25 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 1. Il Garante pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale e gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale.