Art. 25 
 
                Misure urgenti di settore in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza
sui concessionari della rete  autostradale  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione
delle   unita'   di   personale   trasferito   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla
individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di
vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia'
costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.
((Per le finalita' di cui al presente comma,  la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di
un numero pari alle unita' di personale  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  individuate  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.)) 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale
e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,
secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  -  anche
mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte
dei concessionari autostradali - ((destinate a  coprire  gli  oneri))
derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente  nello  stato
di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri
del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma
1020. 
  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  la  quota  relativa  al  periodo  1°  ottobre-31   dicembre
2012((,)) al netto delle anticipazioni gia'  effettuate,  dei  canoni
afferenti  alla  competenza  dell'anno  2012   concernenti   le   sub
concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei
concessionari  autostradali.  A  decorrere  dal  2013  i  canoni   di
competenza relativi alle  sub  concessioni  sul  sedime  autostradale
previsti a carico dei  concessionari  autostradali  sono  versati  al
bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il  mese  successivo,
nella misura del novanta per  cento  ((dell'ammontare  degli  importi
dovuti per il corrispondente periodo))  dell'anno  precedente,  salvo
conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per
il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle  prime
sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le
situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal  1°  ottobre
2012. 
  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per
l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma
dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione
dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di
cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248. 
  ((5-bis. Al fine di ridurre il  rischio  aeronautico  e  ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la
regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di
programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'
di  trasferimento  delle  aree  al  demanio  aeronautico   civile   e
statale.)) 
  ((5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere
destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013
all'ENAC, ai  sensi  dall'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «A tal fine  la  dotazione  organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
incrementata di un numero corrispondente di posti». 
  ((7. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al comma 2:)) 
  ((1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di  Anas  s.p.a.,»
sono soppresse;)) 
  ((2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto  ad
Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti  effetti  negativi  sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione
di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero
revocata» sono soppresse;)) 
  ((3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;)) 
  (( b)al comma 3, lettera a) , le  parole:  «anche  per  effetto  di
subentro ai sensi del  precedente  comma  2,  lettere  a)e  b)»  sono
soppresse.)) 
  ((8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al primo periodo, le  parole:  «L'amministratore  unico»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'organo  amministrativo»  e  le  parole:
«entro il 30 marzo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  30
novembre»;)) 
  ((  b)al   secondo   periodo,   le   parole:   «Entro   30   giorni
dall'emanazione del  decreto  di  approvazione  dello  statuto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  30   giorni   dalla   data   di
approvazione da parte dell'assemblea  del  bilancio  per  l'esercizio
2012»;)) 
  (( c) il terzo periodo e' soppresso.)) 
  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste
dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento
marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10. All'articolo 6, comma 19, ((del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge)) 7  agosto  2012,  n.
135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze»
sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata»  sono  inserite
le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.». 
  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo
convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie
all'adeguamento alle presenti disposizioni. 
  ((11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma  11,
che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111,    sono    attribuite
prioritariamente:)) 
  (( a)al completamento della copertura del Passante  ferroviario  di
Torino;)) 
  (( b)alla regione  Piemonte,  a  titolo  di  contributo  per  spese
sostenute     per     la     realizzazione      del      collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;)) 
  ((   c)   al   collegamento   ferroviario   Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate);)) 
  ((  d)  alla  regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia   per   la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4  Quarto
d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine   di   consentire   l'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008
del 5 settembre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213
dell'11 settembre 2008;)) 
  (( e) agli interventi di soppressione e automazione di  passaggi  a
livello  sulla  rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di   idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento  delle
condizioni di  esercizio  di  passaggi  a  livello  non  eliminabili,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
  ((11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei
progetti  preliminari,  anche  suddivisi  per  lotti  funzionali   in
coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi  di
adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra  lo  svincolo  di
Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di  Benevento  sulla
strada statale 88 nonche' del collegamento  autostradale  Termoli-San
Vittore devono essere sottoposte al  CIPE  per  l'approvazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Le risorse gia'  assegnate  con  la
delibera del CIPE n. 100/2006 del 29  marzo  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del  CIPE
n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
304  del  31  dicembre  2011,  sono  destinate  esclusivamente   alla
realizzazione  della  predetta  opera  di  adeguamento  della  strada
statale  372  «Telesina».  La  mancata  approvazione  delle  proposte
determina l'annullamento della procedura  avviata  e  la  revoca  dei
soggetti promotori.)) 
  ((11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti:
«dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  «di  autodromi,»
sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,».
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le
seguenti:  «,  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile».
All'articolo 1, comma 1,  lettera  a)  ,  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».)) 
  ((11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi
6 e 7, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di
incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di
ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e
delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel
limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna
regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa
d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione.)) 
  ((11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al  fine  di  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per
operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su
ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e
ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto
limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante  Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302: 
              "Art.   11   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti 
              1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 194,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio  2010,  n.   25   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni  2010
          e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010,
          2011 e 2012». 
              2. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  9
          maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le  parole:
          «31 dicembre 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2012».  Il  termine  del  30  giugno  2012,  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  9  maggio
          2005,  n.  96,  come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in
          presenza di perdite di esercizio pregresse,  presentino  un
          piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, il riequilibrio  economico-finanziario
          della gestione e il raggiungimento di  adeguati  indici  di
          solvibilita' patrimoniale. Entro  il  predetto  termine  si
          provvede all'individuazione degli aeroporti e  dei  sistemi
          aeroportuali di interesse nazionale,  di  cui  all'articolo
          698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma  2,
          del decreto legislativo 9 maggio  2005,  n.  96,  al  primo
          periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo,» sono soppresse. 
              3.  All'articolo  21-bis,  comma  1,  primo  e  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008,
          n. 31, e successive modificazioni, le parole  «31  dicembre
          2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 
              4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e  non  oltre  il  31
          dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
          oltre il 30 giugno 2012». 
              5.  Fino  alla   data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad essa trasferiti ai sensi  dell'articolo  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
          mancata adozione, entro il predetto termine, dello  statuto
          e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui  all'articolo  36,  comma  5,  settimo   periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5. 
              6. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5  del
          presente  articolo,   all'articolo   36,   comma   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le
          parole: «A decorrere dalla data di cui  al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 30  settembre
          2012». 
              6-bis. Il decreto di  cui  all'articolo  23,  comma  7,
          quarto periodo, del codice della strada, di cui al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, relativo ai  cartelli  di  valorizzazione  e
          promozione  del  territorio  indicanti   siti   d'interesse
          turistico e culturale, e' adottato entro il 31  marzo  2012
          di concerto con il Ministro per gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport. 
              6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23  luglio
          2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
          seguenti: «ventiquattro mesi». 
              6-quater. All'articolo 26, comma 1,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «31
          dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2012». 
              6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Per  gli  anni  2004-2012».  E'   ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al  primo
          periodo  del  comma   8-quinquies   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
          ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n.  10.  Al  terzo  periodo  dell'articolo  2,  comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  la  parola:  «2011»,  ovunque  ricorre,  e'
          sostituita dalla seguente: «2012». Al fine  di  attuare  le
          disposizioni di cui al presente comma,  e'  autorizzata  la
          spesa di 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2012.  All'onere
          derivante dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  8
          milioni di euro per l'anno 2012 e a 2  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2013,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
          gia' fatte salve dall'articolo 45, comma  12,  del  decreto
          legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,  in  data  precedente
          all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
          definite con la sottoscrizione di contratti individuali  di
          lavoro  che  hanno  determinato   e   consolidato   effetti
          giuridici decennali. 
              6-septies.   All'articolo   22,   comma   9-bis,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «31 marzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          luglio». L'articolo 20 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, e' abrogato. 
              6-octies. Il termine  del  31  dicembre  2010,  di  cui
          all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato  al  31  dicembre
          2012, a condizione che, entro  e  non  oltre  venti  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, i rappresentanti  legali  degli  enti
          territoriali interessati  sottoscrivano,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa  con
          l'impegno  a  far  fronte  agli  effetti  derivanti   dalla
          predetta  proroga   per   l'anno   2012   in   termini   di
          indebitamento  netto  per  l'importo   del   valore   della
          concessione pari a 568 milioni  di  euro,  nell'ambito  del
          proprio patto di stabilita'  interno  e  fornendo  adeguati
          elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno  per
          l'importo di 140 milioni di  euro  mediante  riduzione  dei
          trasferimenti erariali e delle devoluzioni  di  entrata  ad
          essi spettanti. " 
              Si riporta il testo dell'art. 36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 recante  Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 luglio 2011, n. 155, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36 Disposizioni in materia di riordino  dell'ANAS
          S.p.A. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia svolge  i  seguenti  compiti  e  attivita'
          ferme restando le competenze  e  le  procedure  previste  a
          legislazione vigente per  l'approvazione  di  contratti  di
          programma nonche' di atti convenzionali  e  di  regolazione
          tariffaria nel settore  autostradale  e  nei  limiti  delle
          risorse disponibili agli specifici scopi: 
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione; 
              b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3) (abrogato); 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
              f)   vigilanza   sull'attuazione,    da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; 
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte   a   pedaggio,   e   le   autostrade   statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettere f), g), h) ed i),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143; 
              d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita' 
              4. Entro la  data  del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  30  giugno  2013  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  sottoscrivono
          la convenzione in funzione delle modificazioni  conseguenti
          alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              7. - 7-bis. (abrogati) 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'organo  amministrativo  provvede  altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 30 novembre 2013, e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  da
          parte  dell'assemblea  del  bilancio  dell'esercizio  2012,
          viene  convocata  l'assemblea  di  Anas   s.p.a.   per   la
          ricostituzione del consiglio di amministrazione.  Il  nuovo
          statuto di Anas s.p.a. prevede i  requisiti  necessari  per
          stabilire  forme  di  controllo   analogo   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al  fine  di
          assicurare    la    funzione    di    organo    in    house
          dell'amministrazione. 
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato». " 
              Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  1020,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007  la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  42  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza nel piano economico-finanziario di  cui  al  comma
          1018 e che lo destina prioritariamente alle  sue  attivita'
          di vigilanza e controllo sui  predetti  concessionari  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  ompresa   la
          corresponsione di contributi alle  concessionarie,  secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed efficacia. Il Ministero delle  infrastrutture  provvede,
          nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e
          vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi  di  ANAS  Spa,
          nonche' dei concessionari  autostradali,  anche  attraverso
          misure   organizzative   analoghe   a    quelle    previste
          dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea  del
          medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «,  ove  non
          vi  siano  specifiche   professionalita'   interne,»   sono
          soppresse. Le convenzioni  accessive  alle  concessioni  in
          essere  tra  ANAS  Spa  ed  i   suoi   concessionari   sono
          corrispondentemente  modificate  al  fine   di   assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma." 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  4
          marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 maggio 1989, n. 160 recante Disposizioni urgenti in
          materia di trasporti e di concessioni marittime, pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 marzo 1989, n. 54 e convertito in legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 maggio  1989,
          n. 160 (Gazz. Uff. 5 maggio 1989, n. 103). Il comma 2 dello
          stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi  gli
          atti ed i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
          effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
          del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, non  convertito
          in legge: 
              "Art.5.  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1989  sono
          istituite le seguenti tasse: 
              a) la tassa per i servizi di  assistenza  in  rotta  ai
          voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di  assistenza
          al volo per il traffico aereo generale; 
              b)  la  tassa  di  terminale  per  i  voli   nazionali,
          comunitari e internazionali. 
              2. La tassa per i servizi di  assistenza  in  rotta  ai
          voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a),  nonche'  la
          tassa  per  l'utilizzazione  delle  installazioni   e   del
          servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta  cui
          sono assoggettati i voli internazionali  per  la  parte  di
          volo che si svolge nello spazio  aereo  nazionale,  forniti
          dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale, sono determinate secondo i criteri  di  cui
          alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata  dalla  legge
          15 febbraio 1985, n. 25. 
              3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli
          internazionali  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   e'
          determinata secondo la formula: «T =CTT  *  p  *  a,  nella
          quale  «T»  e'  l'ammontare  della  tassa,  «CTT»   e'   il
          coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il
          coefficiente di peso  ricavato  elevando  il  peso  massimo
          dell'aeromobile al decollo come  definito  dall'articolo  6
          della  legge  11  luglio  1977,  n.  411,  ad   un   valore
          determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  tenuto  conto  dell'effettivo   costo   di
          erogazione del servizio di controllo al  volo  in  base  al
          peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto
          il valore cui elevare il peso  e'  stabilito  in  0,95.  Il
          coefficiente «a» e' determinato con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   tenuto   conto
          dell'effettivo costo di assistenza al  volo  sostenuto  per
          categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto  di
          determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per  tutti
          gli aeroporti. 
              4. Il coefficiente unitario di tassazione di  terminale
          (CTT) e' calcolato mediante il rapporto:  "CTT  =  CT/UST",
          nel quale "CT"  e'  il  costo  complessivo  ammesso  per  i
          servizi di terminale  nel  complesso  degli  aeroporti,  al
          netto dei costi  previsti  negli  aeroporti  nei  quali  si
          sviluppa, singolarmente, un traffico in termini  di  unita'
          di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
          per l'anno di applicazione della tariffa  sull'intera  rete
          nazionale ed "UST" e' il  numero  totale  delle  unita'  di
          servizio di  terminale  che  si  prevede  saranno  prodotte
          nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo  delle
          unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti
          di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere
          dal 1° luglio 2012  il  costo  complessivo  ammesso  per  i
          servizi di  terminale  nel  complesso  degli  aeroporti  e'
          calcolato al lordo dei costi previsti negli  aeroporti  nei
          quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
          unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento  del  totale
          previsto  per  l'anno   di   applicazione   della   tariffa
          sull'intera  rete  nazionale.  Al  fine  di  garantire   la
          sicurezza e la continuita' del servizio  di  assistenza  al
          volo di  terminale  prestato  dall'Aeronautica  militare  a
          favore dei voli civili, i relativi costi, non  soggetti  ad
          esenzione, sono  coperti  dalla  corrispondente  quota  dei
          ricavi tariffari, secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
          Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di  cui
          all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.  Dette
          somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  da
          parte di ENAV s.p.a. per  essere  riassegnate  su  apposito
          programma dello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio 
              5. (abrogato) 
              6. Per il pagamento delle  tasse  di  cui  al  presente
          articolo valgono  le  esenzioni  previste  dall'articolo  4
          della legge 20 dicembre 1995, n. 575. 
              7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite  in
          modo da assicurare, per l'anno 1989, la  copertura  del  60
          per cento del costo dei servizi di assistenza in  rotta  ai
          voli nazionali e di  quelli  di  terminale  con  incrementi
          annui pari al 10 per cento fino alla  copertura,  nell'anno
          1993,  dell'intero  costo  dei  servizi.  Con  decreto  del
          Ministro dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  sono  stabiliti  i  termini  e  le  modalita'  per
          l'accertamento delle tasse stesse. 
              7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui  al
          comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
          legge 11 luglio 1977,  n.  411,  sono  determinati  secondo
          parametri  di  efficientamento  dei  costi   indicati   nel
          contratto di programma di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          della legge 21 dicembre 1996,  n.  665.  Nel  contratto  di
          programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
          della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
          quantitativo  dei  servizi  offerti,  delle   esigenze   di
          recupero dei costi, in base a criteri di  efficienza  e  di
          sviluppo   delle   strutture   di   assistenza   al   volo,
          dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di  sicurezza,
          nonche'  di   un   sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta  l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi   di
          competenza afferenti a ciascuno dei servizi,  regolamentati
          e non regolamentati 
              8. Sono a carico dello Stato: 
              a) il mancato gettito  di  tassazione  dei  servizi  di
          assistenza alla navigazione aerea in rotta,  sia  nazionale
          che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
          dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma
          6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese; 
              b) i mancati introiti dell'Azienda  in  base  a  quanto
          previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo; 
              c) la differenza tra le  tasse  applicate  ed  i  costi
          sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse  stesse
          di cui al comma 7. 
              9. Il coefficiente unitario di tassazione per la  tassa
          di terminale e' determinato con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria
          effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda. 
              10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  8
          si fa fronte nei limiti degli stanziamenti  iscritti  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze destinati ai Contratti di servizio e  di  programma
          dell'ENAV s.p.a. che non  potranno  essere  superiori,  per
          l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e,  a  decorrere  dall'anno
          2013, ad euro 18.173.983." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   11-septies   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  recante
          Misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230: 
              "Art.11-septies. Interventi a  favore  della  sicurezza
          degli impianti ed operativa. 
              1. All'articolo 2, comma 11, della  legge  24  dicembre
          2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni
          di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quanto  a  30
          milioni di euro, in un apposito fondo istituito  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato  a
          compensare  ENAV  Spa,  secondo  modalita'   regolate   dal
          contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge  21
          dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti  da  ENAV  Spa
          per  garantire  la  sicurezza  ai  propri  impianti  e  per
          garantire la sicurezza operativa  e,  quanto  alla  residua
          quota,». 
              2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27 recante Disposizioni urgenti per
          la concorrenza,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
          competitivita'. Pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, S.O. 
              "Art.   55   Affidamento   concessioni    relative    a
          infrastrutture strategiche sulla base  anche  del  progetto
          definitivo 
              1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
          «Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara
          il progetto preliminare» sono inserite le seguenti  «ovvero
          il progetto definitivo». 
              1-bis.  Per  le  attivita'  di   cui   al   numero   80
          dell'Allegato I  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  i
          termini   degli   adempimenti    restano    rispettivamente
          disciplinati dal decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.
          264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  28  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
              1-ter.  Al  fine   di   svolgere   le   necessarie   ed
          indifferibili attivita'  di  vigilanza  e  controllo  delle
          grandi dighe, nonche' per le attivita' di  controllo  delle
          opere  di  derivazione  a  valle  e  condotte  forzate,  il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000  annui
          a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in  deroga  alla
          normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato  di
          32 unita' di personale. A tal fine  la  dotazione  organica
          del personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' incrementata di un  numero  corrispondente  di
          posti.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  primo
          periodo  si  provvede  mediante   corrispondente   parziale
          utilizzo  della  quota  delle  entrate  previste,  per   il
          medesimo   anno,   dall'articolo   2,   comma   172,    del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          corrispondente   riduzione   della   spesa   relativa    al
          funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
          il primo periodo del suddetto comma  172,  e'  inserito  il
          seguente:  «Una  quota  degli  introiti   che   affluiscono
          annualmente a titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
          servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal  2013,
          resta  acquisita  al  bilancio  dello  Stato;  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
              1-quater. Fatto salvo  il  conseguimento  dei  risparmi
          previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, per le esigenze  connesse  al  traffico  o  a
          condizioni meteorologiche sfavorevoli la societa'  ANAS  e'
          autorizzata ad utilizzare personale da adibire  ai  servizi
          di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo  12,
          comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
          deroga  al  comma   28   del   citato   articolo   9,   con
          corrispondente    riduzione    delle    somme     destinate
          all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso  procedure
          di esternalizzazione." 
              - Si riporta il testo dell'art.  11-decies  del  citato
          decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203: 
              "Art.11-decies.     Competitivita'     del      sistema
          aeroportuale. 
              1.  Al  fine  di  incrementare  la   competitivita'   e
          razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale,  i
          canoni   di   concessione    demaniale,    istituiti    dal
          decreto-legge 28  giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  1995,  n.  351,  sono
          ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
          sistema di determinazione dei diritti aeroportuali  di  cui
          all'articolo 11-nonies del presente decreto. 
              2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
          cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le  modalita'
          previste nel comma  10  dell'articolo  10  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  come  sostituito   dall'articolo
          11-nonies del  presente  decreto,  la  misura  dei  diritti
          aeroportuali attualmente in vigore  e'  ridotta  in  misura
          pari all'importo della riduzione dei  canoni  demaniali  di
          cui al comma 1  del  presente  articolo.  Detta  misura  e'
          ulteriormente ridotta del 10 per cento per  i  gestori  che
          non  adottano  un  sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
          ricavi e  dei  costi  di  competenza  afferenti  a  ciascun
          singolo servizio. 
              3. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  articolo,  valutate  in  42  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2006,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 12." 
              - Si dell'art. 1, comma 998, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 recante Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007) pubblicata nella Gazz. Uff.  27  dicembre
          2006, n. 299, S.O. : 
              "Art.1. 998. Ai  fini  di  completare  il  processo  di
          riporta  il  testo   liberalizzazione   del   settore   del
          cabotaggio  marittimo  e  di   privatizzare   le   societa'
          esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per
          le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20  dicembre
          1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge  19  maggio
          1975,   n.   169,   e   successive   modificazioni,   nuove
          convenzioni, con scadenza  in  data  non  anteriore  al  31
          dicembre   2012,   sono   stipulate,   nei   limiti   degli
          stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con  dette
          societa' entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009." 
              - Si riporta l'articolo 55 del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n.1, Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 24  gennaio  2012,  n.  19,
          S.O. convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  marzo
          2012, n.27 , come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   55   Affidamento   concessioni    relative    a
          infrastrutture strategiche sulla base  anche  del  progetto
          definitivo 
              1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
          «Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara
          il progetto preliminare» sono inserite le seguenti  «ovvero
          il progetto definitivo». 
              1-bis.  Per  le  attivita'  di   cui   al   numero   80
          dell'Allegato I  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  i
          termini   degli   adempimenti    restano    rispettivamente
          disciplinati dal decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.
          264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  28  ottobre  2005,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
          (127) 
              1-ter.  Al  fine   di   svolgere   le   necessarie   ed
          indifferibili attivita'  di  vigilanza  e  controllo  delle
          grandi dighe, nonche' per le attivita' di  controllo  delle
          opere  di  derivazione  a  valle  e  condotte  forzate,  il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000  annui
          a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in  deroga  alla
          normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato  di
          32 unita' di personale. A tal fine  la  dotazione  organica
          del personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' incrementata di un  numero  corrispondente  di
          posti.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  primo
          periodo  si  provvede  mediante   corrispondente   parziale
          utilizzo  della  quota  delle  entrate  previste,  per   il
          medesimo   anno,   dall'articolo   2,   comma   172,    del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          corrispondente   riduzione   della   spesa   relativa    al
          funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
          il primo periodo del suddetto comma  172,  e'  inserito  il
          seguente:  «Una  quota  degli  introiti   che   affluiscono
          annualmente a titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
          servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal  2013,
          resta  acquisita  al  bilancio  dello  Stato;  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
              1-quater. Fatto salvo  il  conseguimento  dei  risparmi
          previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, per le esigenze  connesse  al  traffico  o  a
          condizioni meteorologiche sfavorevoli la societa'  ANAS  e'
          autorizzata ad utilizzare personale da adibire  ai  servizi
          di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo  12,
          comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
          deroga  al  comma   28   del   citato   articolo   9,   con
          corrispondente    riduzione    delle    somme     destinate
          all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso  procedure
          di esternalizzazione. " 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   19-ter   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 recante
          Disposizioni   urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee, pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 25 settembre 2009, n. 223: 
              "Art. 19-ter. Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime) 
              1. Al  fine  di  adeguare  l'ordinamento  nazionale  ai
          principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
          liberalizzazione delle relative rotte,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  e'  trasferito  a  titolo  gratuito,  da
          Tirrenia di navigazione S.p.a.,  il  cento  per  cento  del
          capitale sociale della: 
              a) Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          regione Campania; 
              b) Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          regione Sardegna 
              c)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          regione Toscana. 
              2. Entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono  posti
          in essere gli atti  di  perfezionamento  del  trasferimento
          delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 
              3. Entro i novanta giorni successivi  al  completamento
          degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
          la regione Campania cede, per  il  tramite  della  societa'
          Caremar, alla regione Lazio, a  titolo  gratuito,  il  ramo
          d'azienda di tale societa' costituito dal  complesso  delle
          attivita',  passivita'  e  risorse  umane  utilizzate   per
          l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 
              4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),
          sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
          trovano alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  con  le  attivita'  e
          passivita' connesse. 
              5. I trasferimenti di cui ai commi  1,  2  e  3,  sotto
          l'aspetto   contabile,   non   determinano   sui    bilanci
          rispettivamente della societa' Tirrenia  di  navigazione  e
          della societa' Caremar riflessi di carattere  economico  ma
          solo patrimoniale. 
              6. Al fine di assicurare le condizioni per la  migliore
          valorizzazione  delle  societa'  esercenti  i  servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all' articolo 8 della legge 20 dicembre  1974,  n.  684,  e
          agli articoli 1 e 8 della legge 19  maggio  1975,  n.  169,
          nelle more della completa liberalizzazione del settore  del
          cabotaggio  marittimo  attraverso  il   completamento   del
          processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010,  le
          convenzioni attualmente in vigore  sono  prorogate  fino  a
          tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
          commi da 16 a 18. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  funzioni  e  i
          compiti di programmazione e di amministrazione relativi  ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono all'interno di una regione sono  esercitati  dalla
          stessa regione.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  il
          conferimento delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene  nel
          rispetto dei relativi statuti. Per le  regioni  di  cui  ai
          commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei  servizi
          di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  19  del   decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   e   successive
          modificazioni, in quanto applicabili al settore. 
              8.   La   Tirrenia   di   navigazione   S.p.a.   e   la
          Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.,  nonche'  la
          Caremar-Campania    Regionale    Marittima    S.p.a.,    la
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    la
          Toremar-Toscana    Regionale    Marittima    S.p.a.    sono
          privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali  e
          comunitarie vigenti in  materia,  attraverso  procedure  di
          gara aperte, non discriminatorie,  atte  a  determinare  un
          prezzo   di   mercato,   le   quali,   relativamente   alle
          privatizzazioni realizzate dalle regioni  Campania,  Lazio,
          Sardegna e Toscana, possono  riguardare  sia  l'affidamento
          dei servizi marittimi sia l'apertura  del  capitale  ad  un
          socio privato. 
              9. Ai fini di cui al comma 8: 
              a) entro il 31 dicembre 2009: 
              1)  e'   pubblicato   il   bando   di   gara   per   la
          privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
          per effetto dei trasferimenti di cui ai commi  da  1  a  7,
          della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
              2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
          di nuova convenzione di durata non superiore  a  otto  anni
          con la Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  costituente  uno
          degli atti della gara di cui al numero 1); 
              3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
          normativa vigente,  uno  schema  di  nuova  convenzione  di
          durata non superiore a dodici anni con  la  Siremar-Sicilia
          Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli  atti
          della gara di cui al numero 1); 
              4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e  Toscana  i
          bandi di gara per la privatizzazione,  rispettivamente,  di
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    di
          Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. 
              5) sono approvati dalle  regioni  Sardegna  e  Toscana,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Saremar e  Toremar,  costituenti
          altresi' atti delle gare di cui al numero 4); 
              b) entro il 28  febbraio  2010,  in  considerazione  di
          quanto disposto dal comma 3: 
              1) sono pubblicati dalle regioni  Campania  e  Lazio  i
          bandi di gara per la privatizzazione,  rispettivamente,  di
          Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   della
          societa' della regione Lazio derivante dalla  cessione  del
          ramo d'azienda di cui al comma 3; 
              2) sono  approvati  dalle  regioni  Campania  e  Lazio,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Caremar e quella  della  regione
          Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
          comma 3, costituenti altresi' atti delle  gare  di  cui  al
          numero 1). 
              10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui  al
          comma 9 sono stipulati  all'atto  del  completamento  delle
          procedure di gara di cui al medesimo comma 9. 
              11. Le nuove convenzioni di cui al comma  9,  stipulate
          sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE  e  comunque  nei
          limiti degli stanziamenti di cui  ai  commi  da  16  a  18,
          determinano le linee da servire, le procedure e i tempi  di
          liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
          introducendo meccanismi di efficientamento volti a  ridurre
          i  costi  del  servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di
          flessibilita' tariffaria non distorsive della  concorrenza.
          I contratti di servizio di cui al comma  9  sono  stipulati
          nel rispetto del mantenimento  del  servizio  universale  e
          della continuita' territoriale con le isole. 
              12. Le nuove convenzioni e i contratti di  servizio  di
          cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
          delle singole  societa'  esercenti  i  servizi  oggetto  di
          convenzione o contratto di servizio di  due  rappresentanti
          designati,    rispettivamente,    dal    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze.  Per  le  societa'  Siremar
          S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a.  il  rappresentante
          designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assume le funzioni di presidente. 
              13. Per la privatizzazione dell'intero  capitale  della
          Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  che,  a   seguito   dei
          trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,  comporta  altresi'
          la   cessione   dell'intero    capitale    sociale    della
          Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.,  si  applicano,
          in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1  a
          7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  13  marzo  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          2009. 
              14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
          di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario  l'esercizio
          dei poteri di cui all' articolo 16 della legge  10  ottobre
          1990, n. 287, il termine per il relativo  esercizio  e'  di
          trenta giorni dall'avvio del procedimento. 
              15. All' articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  il  secondo
          periodo e' soppresso. 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
              a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
              b) Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
              c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
              d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
          Toscana: euro 13.005.441; 
              e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              17. Successivamente alla cessione  alla  regione  Lazio
          del ramo d'azienda per  l'esercizio  dei  collegamenti  con
          l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le  risorse  di
          cui al comma 16, lettera e),  sono  cosi'  ripartite:  ramo
          Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606. 
              18. Il contributo dello Stato alle regioni a  copertura
          degli oneri di servizio pubblico sui contratti di  servizio
          di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato,  senza  maggiori
          oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
          misura   parametrata   al    maggiore    onere    derivante
          dall'attuazione dell' articolo 19 del  decreto  legislativo
          19 novembre 1997, n. 422, nonche' dell' articolo  9,  comma
          4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 
              19.  Nell'ambito  delle  risorse  iscritte   in   conto
          residui, non ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'  articolo
          1, comma 1046,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          l'importo di  7  milioni  di  euro,  per  l'anno  2009,  e'
          finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
          internazionali in  materia  di  sicurezza  marittima  della
          flotta del gruppo Tirrenia. 
              20.  Previa  richiesta  delle  regioni  interessate  al
          processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a  15,  il
          CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  delibera  in  ordine  all'utilizzo   delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  relative  ai
          programmi di interesse strategico  regionale  di  cui  alla
          delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 137 del  16  giugno  2009,  per  fare
          fronte a specifiche criticita' nel settore  del  cabotaggio
          marittimo. 
              21. Al fine di garantire  la  continuita'  territoriale
          con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
          sono riconosciuti alle societa'  oggetto  del  processo  di
          privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15  il  mantenimento
          degli   accosti   gia'    assegnati    e    la    priorita'
          nell'assegnazione di  nuovi  accosti,  nel  rispetto  delle
          procedure  di  competenza  delle   Autorita'   portuali   e
          marittime e dei principi sanciti  dalla  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione. 
              22. All' articolo 7-sexies, comma 3, del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  l'ultimo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di
          spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
          all' articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
          203,  e  successive  modificazioni,  ai  dipendenti   delle
          societa' del Gruppo  Tirrenia,  delle  societa'  da  queste
          derivanti  e  di  quelle  che  dalle  stesse  acquistano  o
          affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere  per
          dodici mesi l'intero trattamento di integrazione  salariale
          straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
          con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni  per
          il nucleo familiare ove spettanti». 
              23. Agli oneri di cui ai commi  da  16  a  18,  pari  a
          184.942.251  euro  a  decorrere  dal  2010,  si  fa  fronte
          mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
          finalizzati,  pari  a  181.370.249  euro  annui,  quanto  a
          3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
          sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma 8 dell'  articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  la
          conseguente   riassegnazione   alle    pertinenti    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a  22.002
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
          a   decorrere   dall'anno   2012   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
          disposizioni di cui ai commi  da  1  a  22  e'  subordinata
          all'emanazione,  ove  occorrente,  di  apposite  norme   di
          attuazione. 
              24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per  i
          trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da  1  a  15
          sono esenti da imposizione fiscale. 
              25. L' articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nonche' l' articolo 1, comma 999, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              26. Il primo e il secondo periodo  del  comma  1  dell'
          articolo 26 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, sono soppressi. 
              27. Una quota,  pari  a  5,6  milioni  di  euro,  delle
          risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica di cui all' articolo  10,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  282  del   2004,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
          e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
          trasferita  nell'anno  2010  alla   contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma 8 dell'  articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102.  E'
          altresi' trasferito alla citata  contabilita'  speciale  di
          cui al  periodo  precedente,  con  le  medesime  modalita',
          l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse  di
          cui all' articolo 7-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   9   aprile   2009,   n.   33,   intendendosi
          corrispondentemente ridotta la predetta  autorizzazione  di
          spesa." 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135  recante  disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi ai cittadini, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
          2012, n. 189, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica  e  del
          monitoraggio dei conti pubblici 
              1. Le disposizioni di cui  ai  commi  587,  588  e  589
          dall'articolo 1 della Legge n. 296  del  27  dicembre  2006
          (Legge   Finanziaria   2007),    costituiscono    principio
          fondamentale di coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
          fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal  patto  di
          stabilita' e crescita dell'Unione europea  e  si  applicano
          anche  alle  Fondazioni,  Associazioni,  Aziende  speciali,
          Agenzie,  Enti  strumentali,  Organismi  e   altre   unita'
          istituzionali  non  costituite  in  forma  di  societa'   o
          consorzio,   controllati   da   amministrazioni   pubbliche
          statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
          sensi dell'articolo 1, comma  3  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica),
          e successive modifiche e  integrazioni.  Per  controllo  si
          deve intendere la  capacita'  di  determinare  la  politica
          generale o il programma di  una  unita'  istituzionale,  se
          necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti. 
              2. Le modalita'  di  effettuazione  della  trasmissione
          delle  informazioni  di  cui  al  precedente   comma   rese
          disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
          l'Istat. 
              3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
          legislative, il potere ispettivo attribuito  dalla  vigente
          normativa al Dipartimento della  funzione  pubblica  ed  al
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  nei
          confronti delle amministrazioni pubbliche  e'  esteso  alle
          societa'  a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta   o
          indiretta,   con   riferimento   agli   obblighi   previsti
          dall'articolo 4, commi 4,  5,  9,  10  e  11  del  presente
          decreto. 
              4.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  i
          Comuni e le Province allegano al rendiconto della  gestione
          una nota informativa contenente la verifica dei  crediti  e
          debiti reciproci tra l'Ente e le societa'  partecipate.  La
          predetta  nota,  asseverata  dai   rispettivi   organi   di
          revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
          ne fornisce la motivazione; in tal  caso  il  Comune  o  la
          Provincia adottano senza indugio, e comunque non  oltre  il
          termine   dell'esercizio   finanziario    in    corso,    i
          provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
          partite debitorie e creditorie. 
              5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  5  a  9  sono
          prioritariamente   dirette   a   garantire   la    puntuale
          applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi
          alle modalita' di registrazione  degli  investimenti  fissi
          lordi, in base ai quali le  spese  di  tale  natura  devono
          essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra
          nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti
          secondo contratti pluriennali, al  momento  della  consegna
          dei vari stati di avanzamento dei lavori. 
              6. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  prevista
          dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel
          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale
          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei
          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata
          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture
          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo
          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello
          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
          acquisti. 
              7. Le  Amministrazioni  di  cui  al  comma  6  potranno
          fruire, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  delle  informazioni  utili  al
          monitoraggio della propria gestione. 
              8. A decorrere dal 2013, le  amministrazioni  pubbliche
          diverse dallo Stato adeguano  i  propri  sistemi  contabili
          allo  scopo  di  garantire   le   informazioni   necessarie
          all'attuazione delle finalita'  di  cui  al  comma  5.  Con
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentito   l'ISTAT,   sono   definite   le   modalita'    di
          contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni
          di cui al presente comma. 
              9.  Con  riferimento  alle  opere  che  abbiano   avuto
          rappresentazione nei documenti contabili  degli  enti  fino
          all'esercizio in corso,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   su   proposta   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare  entro
          60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e
          le  modalita'  per  la  ricognizione  e  la   raccolta   di
          informazioni relative alle opere d'importo piu'  rilevante.
          Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui al periodo precedente sono in  particolare  individuati
          gli enti interessati alla ricognizione, le  caratteristiche
          delle opere rilevate  e  le  modalita'  per  l'invio  delle
          informazioni. 
              10. Nelle more  del  riordino  della  disciplina  della
          gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale  per
          il triennio  2013-2015,  il  dirigente  responsabile  della
          gestione,  in  relazione  a  ciascun  impegno  assunto  sui
          capitoli  di  bilancio  di  propria  pertinenza  a  partire
          dall'esercizio   finanziario   2013,   ha   l'obbligo    di
          predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla
          base del quale ordina e paga le spese,  da  aggiornare  con
          cadenza mensile. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono avviate  le  attivita'  propedeutiche
          all'avvio  della  sperimentazione   di   cui   al   periodo
          precedente. 
              11. Il piano finanziario dei  pagamenti  indica,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  il  preciso  ammontare  del
          debito  e  l'esatta  individuazione   della   persona   del
          creditore,  supportati   dai   titoli   e   dai   documenti
          comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui
          viene a scadenza l'obbligazione. 
              12. Quali titoli e  documenti  comprovanti  il  diritto
          acquisito  dai  creditori  sono  considerati  prioritari  i
          provvedimenti di approvazione degli  stati  di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
              13. Al  fine  di  consentire  la  corretta  imputazione
          all'esercizio finanziario  di  competenza  economica  delle
          spese dei Ministeri che  hanno  dato  luogo  a  debiti  non
          ancora estinti relativi  a  somministrazioni,  forniture  e
          appalti, mediante l'esatta  individuazione  della  data  di
          insorgenza degli stessi, le richieste  di  reiscrizione  in
          bilancio  delle  somme  corrispondenti  a  residui  passivi
          caduti in perenzione ovvero di attribuzione  delle  risorse
          finanziarie  occorrenti   per   l'estinzione   dei   debiti
          formatisi fuori bilancio, da inoltrare  all'amministrazione
          debitrice  tramite  il  competente  Ufficio  centrale   del
          bilancio, devono essere corredate dai  titoli  e  documenti
          comprovanti  il  diritto  acquisito  dal  creditore,  quali
          prioritariamente  i  provvedimenti  di  approvazione  degli
          stati di  avanzamento  lavori  e  le  fatture  regolarmente
          emesse. 
              14. Al fine  di  preordinare  nei  tempi  stabiliti  le
          disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per   disporre   i
          pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e  in  quello
          successivo,  anche  nelle  more  dell'adozione  del   piano
          finanziario di cui al comma 10, con  decreto  del  Ministro
          competente, da comunicare al Parlamento ed alla  Corte  dei
          conti, in ciascun stato di previsione della spesa,  possono
          essere disposte, tra capitoli, variazioni  compensative  di
          sola cassa, fatta  eccezione  per  i  pagamenti  effettuati
          mediante  l'emissione  di  ruoli  di  spesa  fissa,  previa
          verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  della  compatibilita'  delle   medesime   con   gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica. 
              15.  Le  somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,
          relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente
          non impegnate alla chiusura  dell'esercizio,  costituiscono
          economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle
          riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed  a  fondi
          da ripartire, sono reiscritte, con la  legge  di  bilancio,
          nella  competenza  dell'esercizio   successivo   a   quello
          terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme
          non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di
          prima iscrizione  in  bilancio  della  spesa,  la  relativa
          autorizzazione  e'  definanziata   per   i   corrispondenti
          importi. Delle operazioni effettuate ai sensi del  presente
          comma viene data apposita evidenza nella  nota  integrativa
          al bilancio di previsione. 
              15-bis. Dal calcolo per le  riduzioni  delle  spettanze
          per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo  14,
          comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  sono  esclusi  i  contributi  in  conto  capitale
          assegnati dalla legge direttamente al comune  beneficiario.
          Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare,  con
          propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   ai   decreti
          ministeriali di attuazione. I contributi di cui al presente
          comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione
          disposte  in  applicazione  del  comma  14   del   presente
          articolo. 
              16. In via sperimentale per gli esercizi 2013,  2014  e
          2015,   relativamente   alle   autorizzazioni   di    spesa
          pluriennale, con legge  di  bilancio  gli  stanziamenti  di
          competenza possono essere rimodulati negli anni  ricompresi
          nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita  evidenza,
          nel   rispetto   del   limite   complessivo   della   spesa
          autorizzata,    per    adeguarli    alle     corrispondenti
          autorizzazioni  di  cassa  determinate  in   relazione   ai
          pagamenti programmati ai sensi del comma 10. 
              17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  nelle
          more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi
          contabili e degli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  gli  enti  locali
          iscrivono nel bilancio di previsione un fondo  svalutazione
          crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui  attivi,
          di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,  aventi
          anzianita' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              18.  I  termini  previsti  nel  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 22  maggio  2012,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  21  giugno  2012,  n.  143,  in
          attuazione dell'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  sono
          prorogati rispettivamente come segue: 
              a) all'articolo 1, comma 4, il termine del  «28  giugno
          2012» e' prorogato al «27 luglio 2012»; 
              b) all'articolo  3,  comma  4,  al  primo  periodo,  il
          termine del «31 luglio 2012» e'  prorogato  al  «30  agosto
          2012» e, all'ultimo periodo,  il  termine  del  «31  agosto
          2012» e' prorogato al «28 settembre 2012.»; 
              c)  all'articolo  3,  comma  5,  il  termine  del   «28
          settembre 2012» e' prorogato al «31 ottobre 2012»; 
              d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31  ottobre
          2012» e' prorogato al «30 novembre 2012»; 
              e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012» e'
          prorogato al «1° dicembre 2012» e quello del  «1°  novembre
          2016» e' prorogato al «1° dicembre 2016». 
              19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis,
          lettera  f)  del  decreto-legge  5  agosto  2010,  n.  125,
          convertito con modificazioni dalla legge 1°  ottobre  2010,
          n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi
          aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far
          data dalla sottoscrizione.  Ogni  successiva  modificazione
          ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata
          con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite
          le regioni interessate. 
              20. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 616, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «A decorrere dal  2013  gli  ambiti  territoriali
          scolastici sono limitati nel numero a non piu' di  2.000  e
          comunque composti da almeno quattro istituzioni.»; 
              b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
              «616-bis. I revisori di cui al comma  616  sono  tenuti
          allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello
          per i fondi  europei,  nonche'  a  ogni  altra  verifica  e
          controllo   richiesti   dal   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca   e   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze.» ." 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  32,  comma  1,  del
          decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni
          dalla legge  15  luglio  2011,  111,  recante  Disposizioni
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155: 
              "Art. 32 Disposizioni in  materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA." 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  della  legge  26
          ottobre  1995,  n.  447,  Legge  quadro   sull'inquinamento
          acustico, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre  1995,  n.
          254, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.11. Regolamenti di esecuzione. 
              1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'ambiente   di
          concerto, secondo le materie di rispettiva competenza,  con
          i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato, dei trasporti e  della  navigazione,  dei
          lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
          esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
          disciplina dell'inquinamento acustico  avente  origine  dal
          traffico  veicolare,  ferroviario,  marittimo   ed   aereo,
          avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico  degli
          enti gestori dei suddetti servizi, dagli  autodromi,  dalle
          aviosuperfici, dai luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
          sportive di discipline olimpiche in  forma  stabile,  dalle
          piste motoristiche di prova e per  attivita'  sportive,  da
          natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle
          nuove localizzazioni aeroportuali. 
              2. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo Stato italiano. 
              3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle attivita' delle Forze armate sono  definiti  mediante
          specifici accordi dai  comitati  misti  paritetici  di  cui
          all'articolo 3  della  L.  24  dicembre  1976,  n.  898,  e
          successive modificazioni." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  D.P.R.  3-4-2001
          n.  304  Regolamento  recante  disciplina  delle  emissioni
          sonore   prodotte   nello   svolgimento   delle   attivita'
          motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26  ottobre
          1995, n. 447, pubblicato nella Gazz. Uff. 26  luglio  2001,
          n. 172,come modificato dalla presente legge: 
              "1. Campo di applicazione. 
              1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  emissioni
          sonore   prodotte   nello   svolgimento   delle   attivita'
          motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui  si
          svolgono attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in
          forma stabile, piste motoristiche di prova e per  attivita'
          sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,  della  legge
          26 ottobre 1995, n. 447." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  del
          D.P.C.M.  14-11-1997  recante  Determinazione  dei   valori
          limite delle sorgenti sonore, pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          1° dicembre 1997, n. 280, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.4. Valori limite differenziali di immissione. 
              (omissis) 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano alla rumorosita' prodotta: 
              dalle     infrastrutture     stradali,     ferroviarie,
          aeroportuali,  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si
          svolgono attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in
          forma stabile e marittime; 
              da attivita' e comportamenti non connessi con  esigenze
          produttive, commerciali e professionali; 
              da servizi e impianti fissi  dell'edificio  adibiti  ad
          uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
          dello stesso." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera  a)
          del decreto del Ministro  dell'Ambiente.  31  ottobre  1997
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267
          del 15 novembre 1997, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Campo di applicazione 
              1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento  acustico
          negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al
          traffico  civile,limitatamente  al  traffico   civile,   il
          presente decreto disciplina: 
              a)  i  criteri  di  misura  del  rumore  emesso   dagli
          aeromobili nelle attivita' aeroportuali  come  definite  3,
          comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui  si
          svolgono attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in
          forma stabile." 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, commi 6  e  7,  del
          decreto-legge   8-4-2013    n.    35,    convertito,    con
          modificazioni,  dalle  legge  6   giugno   2013,   n.   64.
          Disposizioni urgenti per il pagamento  dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.: 
              "Art. 11  Misure  per  l'equilibrio  finanziario  della
          Regione Siciliana, della Regione Piemonte e  della  Regione
          Sardegna nonche' per la programmazione regionale del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione 
              1-5.(Omissis) 
              6.  Per  consentire  la  rimozione   dello   squilibrio
          finanziario derivante da  debiti  pregressi  a  carico  del
          bilancio  regionale  inerenti  ai  servizi   di   trasporto
          pubblico  locale  su  gomma  e  di  trasporto   ferroviario
          regionale, la  Regione  Piemonte  predispone  un  piano  di
          rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e  di
          incremento   dell'efficienza   da   conseguire   attraverso
          l'adozione  dei  criteri   e   delle   modalita'   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 
              7. Per il finanziamento  del  piano  di  cui  al  comma
          precedente,  la  Regione   Piemonte   e'   autorizzata   ad
          utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad  essa  assegnate
          del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  alla
          delibera del CIPE  n.  1  dell'11  gennaio  2011(pubblicata
          nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo  di
          150  milioni  di  euro.   La   Regione   Piemonte   propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle risorse disponibili." 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 commi 4 e 9 del D.L.
          22-6-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
          7 agosto 2012, n. 134. Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,
          S.O: 
              "Art. 16 Disposizioni urgenti per  la  continuita'  dei
          servizi di trasporto 
              1-3. (Omissis) 
              4. Al fine di consentire l'attivazione delle  procedure
          per il trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato
          delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle  Ferrovie  del
          Sud-Est e Servizi Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente
          alle Regioni Calabria e Puglia, nonche'  per  garantire  il
          raggiungimento   di   obiettivi   di   efficientamento    e
          razionalizzazione della gestione aziendale, e'  autorizzata
          la spesa complessiva di euro  40.000.000,00,  a  condizione
          che entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  siano
          sottoscritti con le regioni interessate i relativi  accordi
          di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A  seguito  del
          trasferimento  della  proprieta'   sociale,   le   predette
          regioni,  a  copertura  degli  oneri   necessari   per   la
          regolazione delle partite debitorie delle societa'  di  cui
          al primo  periodo,  possono  utilizzare,  entro  il  limite
          complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna  regione,  le
          risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  ad  esse
          assegnate. Per la regione Calabria, le risorse  di  cui  al
          secondo periodo sono rese disponibili previa  rimodulazione
          del piano di interventi di cui alla delibera  del  CIPE  n.
          62/2011  del  3  agosto  2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del  31  dicembre  2011.  Gli  accordi  di
          trasferimento devono essere corredati  di  una  dettagliata
          ricognizione della situazione debitoria e creditoria  delle
          societa' trasferite. 
              5-8. (Omissis) 
              9. A copertura dei  debiti  del  sistema  di  trasporto
          regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
          pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
          la Regione Campania puo' utilizzare, per gli  anni  2012  e
          2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
          di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137  del  16  giugno
          2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
          milioni   di   euro.   A    decorrere    dall'anno    2013,
          subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il  predetto  aumento
          automatico e' destinato alla ulteriore copertura del  piano
          di rientro di cui al comma  5.  A  decorrere  dal  medesimo
          anno, per garantire la  completa  copertura  del  piano  di
          rientro, nel caso in cui si verifichino i  presupposti  per
          l'aumento delle misure di cui  all'articolo  2,  comma  86,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  l'incremento  nelle
          misure fisse ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il  Ministero
          delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze e all'Agenzia delle entrate,  il  verificarsi
          delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
          automatico." 
              - Si riporta il testo dell'art. 16-bis,  comma  3,  del
          D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135  recante  Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O: 
              "3. Ferme restando  le  funzioni  attribuite  ai  sensi
          della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica."