(( Art. 25-bis 
 
                      Modifica all'articolo 37 
            del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 )) 
 
  ((1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'  pubblica
nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31  dicembre
2013».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1,  del  D.L.
          6-12-2011 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011,  n.  214,  Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di  seguito  denominata  «Autorita'»,  la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione.La sede dell'Autorita' e' individuata in  un
          immobile di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,
          laddove idoneo e disponibile, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31
          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente
          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai
          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al
          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.
          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere
          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo
          2,  comma  28,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge."