Art. 25 Disposizioni tributarie in materia di accisa 1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (( e relative )) sanzioni penali e amministrative, (( di cui )) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo. 3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) a decorrere dal 1º gennaio 2014: birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro; b) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcol etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.».
Riferimenti normativi Il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo), convertito in legge dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236: "Art. 14. Oli lubrificanti e accisa su alcool 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi. 2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) per l'anno 2014 Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; b) a decorrere dall'anno 2015 Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno. Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.".