Art. 25 
 
 
                   L'ordine circondariale forense 
 
  1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli  avvocati,
al quale sono  iscritti  tutti  gli  avvocati  aventi  il  principale
domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in
via  esclusiva  la  rappresentanza  istituzionale  dell'avvocatura  a
livello locale  e  promuove  i  rapporti  con  le  istituzioni  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti  del  consiglio
dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base  a
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 
  3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio  dei
revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 
  4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari
opportunita' degli avvocati, eletto con le  modalita'  stabilite  con
regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.