Art. 25 
 
                   Conferenze di servizi e accordi 
 
  1. Quando si ravvisa l'opportunita' di una contestuale  valutazione
degli  interessi  pubblici  di  cui  alla  legge,  viene   convocata,
dall'autorita'  competente   all'adozione   del   provvedimento,   la
conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  e
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Ai fini della completezza e  tempestivita'  dell'istruttoria  da
parte  delle  unita'  organizzative  responsabili  degli  adempimenti
procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni
riguardanti le operazioni disciplinate dalla  legge  e  dal  presente
regolamento, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  i  Ministeri
degli affari esteri, della giustizia, dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze, della difesa, dello  sviluppo  economico  e  l'Agenzia
delle dogane e dei  monopoli  nonche'  altri  Ministeri  interessati,
stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare: 
  a) la costituzione di un sistema informativo; 
  b)  l'acquisizione  di  intese,  concerti,   nulla-osta,   assensi,
designazioni; 
  c) il distacco di nuclei di personale  presso  il  Ministero  degli
affari esteri. 
  3.  Ogni   amministrazione   partecipante   all'accordo   individua
nell'ambito   della   propria   struttura   l'unita'    organizzativa
responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso. 
  4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse
di tutte le amministrazioni  partecipanti  all'accordo  e  forniscono
direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici
e  telematici,  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fini   delle
attivita'  svolte  in  attuazione  della   legge   e   del   presente
regolamento. 
  5. Presso l'Autorita'  nazionale  -  UAMA,  previa  intesa  con  le
amministrazioni interessate,  possono  operare  nuclei  delle  unita'
organizzative di altre amministrazioni responsabili  delle  attivita'
di cui alla legge e al presente regolamento, al  fine  di  costituire
tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare
il piu' celere svolgimento dei procedimenti. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),  della
          citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente: 
                «c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;». 
              - Il testo dell'art. 14 della citata legge n.  241  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 14 (Conferenza di  servizi).  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza  di
          servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».