Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di accisa) 1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo. 3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: a) a decorrere dal l° gennaio 2014: birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."