Art. 25 
 
 
           Semplificazione per i soggetti con invalidita' 
 
  (( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,
dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
disabili sensoriali o». )) 
  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in
ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:   ((   «,   nonche'   dal
rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))  La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito». 
  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui  al  precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della
patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126,
commi 2, 3 e 4.». 
  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita
la parola: «puo'». 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola
«quarantacinque»; 
      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 
  (( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti
nelle patologie denunciate». )) 
    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e'
sostituita dalla parola «novanta»; 
    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS.». 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle
Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di
revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le
persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista
rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di
benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista
la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). )) 
  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse. 
  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il
primo periodo e' soppresso. 
  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in
fine il seguente comma: 
  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.». 
  (( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione  e»  sono
soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici
          e psichici  sia  richiesto  da  disabili  sensoriali  o  da
          mutilati e minorati fisici  per  minorazioni  anatomiche  o
          funzionali a carico degli arti o della colonna  vertebrale,
          la  composizione  della  commissione   medica   locale   e'
          integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali
          della  riabilitazione,  nonche'  da  un  dipendente   della
          Direzione generale della  motorizzazione  del  Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e
          statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali  e'
          richiesta   la   laurea   in   ingegneria,   nonche'    dal
          rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
          individuata  dal  soggetto   sottoposto   ad   accertamento
          sanitario.  La   partecipazione   del   rappresentante   di
          quest'ultima e' a titolo gratuito.  Qualora  l'accertamento
          sia  richiesto  da  soggetti  affetti  da  diabete   o   da
          problematiche  cliniche  alcol-correlate,  la  composizione
          della commissione puo' essere integrata rispettivamente  da
          un medico specialista diabetologo o alcologo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo  codice
          della strada": 
              "4. L'accertamento dei requisiti psichici e  fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
              a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze. Qualora, all'esito  della  visita  di
          cui al precedente periodo,  la  commissione  medica  locale
          certifichi  che  il  conducente  presenti   situazioni   di
          mutilazione  o  minorazione  fisica  stabilizzate   e   non
          suscettibili  di  aggravamento  ne'   di   modifica   delle
          prescrizioni o delle  limitazioni  in  atto,  i  successivi
          rinnovi di  validita'  della  patente  di  guida  posseduta
          potranno essere esperiti secondo le  procedure  di  cui  al
          comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3
          e 4; 
              b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati adibiti al  trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              d) di coloro nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
              d-bis)  dei  soggetti  affetti  da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia  sia  ai  fini  dell'espressione   del   giudizio
          finale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
          invalidita' della persona interessata, il comune puo',  con
          propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un  adeguato
          spazio  di  sosta  individuato  da   apposita   segnaletica
          indicante gli estremi del "contrassegno di  parcheggio  per
          disabili" del  soggetto  autorizzato  ad  usufruirne  (fig.
          II.79/a).  Tale  agevolazione,  se  l'interessato  non   ha
          disponibilita' di uno spazio di sosta privato  accessibile,
          nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone  ad  alta
          densita' di traffico, dietro specifica richiesta  da  parte
          del  detentore  del   "contrassegno   di   parcheggio   per
          disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche  nell'ambito
          delle aree destinate a parcheggio a  pagamento  gestite  in
          concessione,  un  numero  di  posti  destinati  alla  sosta
          gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
          limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.  503,  e
          puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per  gli
          invalidi nei parcheggi a pagamento qualora  risultino  gia'
          occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati." 
              Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini
          di durata in carica degli amministratori straordinari delle
          unita' sanitarie locali, nonche' norme per le  attestazioni
          da parte delle unita' sanitarie locali della condizione  di
          handicappato in ordine all'istruzione scolastica e  per  la
          concessione  di  un  contributo   compensativo   all'Unione
          italiana ciechi": 
              "1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104  ,  va  interpretato  nel  senso  che  l'individuazione
          dell'alunno  come  persona  handicappata,  necessaria   per
          assicurare   l'esercizio   del   diritto    all'educazione,
          all'istruzione ed all'integrazione scolastica di  cui  agli
          articoli  12  e  13  della  medesima  legge,  non  consiste
          nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge  stessa,
          ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti  nell'atto  di
          indirizzo e coordinamento di cui al comma 7  dell'anzidetto
          art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di  indirizzo  e
          coordinamento, al fine di garantire i necessari  interventi
          di sostegno, all'individuazione  provvedono,  nel  rispetto
          delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un  medico
          specialista nella patologia denunciata, in servizio  presso
          l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno. 
              2. Qualora la commissione  medica  di  cui  all'art.  4
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro
          quarantacinque giorni dalla  presentazione  della  domanda,
          gli accertamenti sono effettuati, in  via  provvisoria,  ai
          soli fini previsti dagli articoli 21 e  33  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  e  dall'art.   42   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista
          nella patologia denunciata,  in  servizio  presso  l'unita'
          sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato. 
              3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
          effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo  da
          parte della commissione. 
              3-bis. La commissione medica di cui  all'art.  4  della
          legge 5 febbraio 1992,  n.  104  ,  deve  pronunciarsi,  in
          ordine agli accertamenti di propria competenza  di  cui  al
          medesimo  art.  4,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della domanda. 
              3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge  5  febbraio
          1992, n. 104 , le parole «hanno diritto  a  tre  giorni  di
          permesso mensile» devono interpretarsi  nel  senso  che  il
          permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere
          derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in
          lire 30 miliardi,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              3-quater.  Ai  fini   delle   agevolazioni   lavorative
          previste dagli articoli 21 e  33  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, e dall'art. 42  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2001,  n.  151,  la  Commissione  medica  competente,
          previa richiesta motivata dell'interessato, e'  autorizzata
          a rilasciare un certificato provvisorio  al  termine  della
          visita. Il certificato  provvisorio  produce  effetto  fino
          all'emissione dell'accertamento definitivo da  parte  della
          Commissione medica dell'INPS.". 
              La legge 11 febbraio 1980, n. 18,  recante  "Indennita'
          di  accompagnamento   agli   invalidi   civili   totalmente
          inabili",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   14
          febbraio 1980, n. 44. 
              La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme  per  la
          concessione di una indennita' di accompagnamento ai  ciechi
          assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98. 
              La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante  "Disposizioni
          in materia di assistenza ai ciechi civili",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre
          1988, n. 508, recante  "Norme  integrative  in  materia  di
          assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
          ed ai sordomuti": 
              " Art. 4. Istituzione, misura  e  periodicita'  di  una
          indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi
          prelinguali. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai  sordomuti  come
          definiti nel secondo  comma  dell'art.  1  della  legge  26
          maggio 1970,  n.  381  ,  e'  concessa  una  indennita'  di
          comunicazione  non  reversibile,  al  solo   titolo   della
          minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per  dodici
          mensilita'. 
              2. Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  ai
          sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui  alla  legge
          26 maggio 1970,  n.  381  ,  trasformato  in  pensione  non
          reversibile  dall'art.  14-septies  del  decreto-legge   30
          dicembre 1979, n.  663  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  e  a  domanda  negli
          altri casi con decorrenza dal primo  mese  successivo  alla
          data di presentazione della domanda stessa. 
              3. Per gli anni  successivi,  l'adeguamento  automatico
          della indennita' di cui al comma 1 sara'  calcolato,  sulla
          base  degli  importi  sopra  indicati,  con  le   modalita'
          previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
          n. 656.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  1,   del
          decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "1. A decorrere dal  1°  gennaio  2010  ai  fini  degli
          accertamenti  sanitari  di  invalidita'   civile,   cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap   e   disabilita'   le
          Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  42-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia": 
              "1. I soggetti per i quali e' gia' stata  accertata  da
          parte  degli  uffici  competenti  una  menomazione  o   una
          patologia stabilizzate o ingravescenti di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 2  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre
          2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da  talidomide
          o da  sindrome  di  Down,  sono  esclusi  dalle  visite  di
          controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte
          degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS).". 
              Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della  legge
          23 dicembre 2000, n.  388,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001)": 
              "2. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  sono
          individuate,  senza  ulteriori  oneri  per  lo  Stato,   le
          patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi
          gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata
          la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati
          o alle commissioni mediche delle aziende  sanitarie  locali
          qualora non acquisita agli atti,  idonea  a  comprovare  la
          minorazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio
          1992,  n.  104,  recante  "Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate", come modificata dalla presente legge: 
              "Art. 20. Prove d'esame nei  concorsi  pubblici  e  per
          l'abilitazione alle professioni. 
              1. La persona handicappata sostiene  le  prove  d'esame
          nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
          con l'uso degli ausili necessari  e  nei  tempi  aggiuntivi
          eventualmente  necessari  in   relazione   allo   specifico
          handicap. 
              2.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
          all'esame per l'abilitazione alle professioni il  candidato
          specifica l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
          handicap,   nonche'   l'eventuale   necessita'   di   tempi
          aggiuntivi. 
              2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'
          uguale o superiore all'80% non e'  tenuta  a  sostenere  la
          prova preselettiva eventualmente prevista.". 
              Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della  legge
          12 marzo 1999, n. 68, recante  "Norme  per  il  diritto  al
          lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge: 
              "2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita'  nei
          concorsi  pubblici  possono   essere   assunti,   ai   fini
          dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art.  3,  anche  e
          oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.".