(( Art. 25 bis Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive: a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica; b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete; c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3. ))