Art. 25 Organismo preposto al benessere degli animali 1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali. 2. L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all'articolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico. 3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso. 4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore e' autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.