(Accordo-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                            Tariffazione 
 
  Il Promotore pubblico  fissa  i  canoni  d'utilizzo  della  sezione
transfrontaliera della nuova linea  e  della  linea  storica  tra  le
interconnessioni con la nuova linea, in conformita' con i principi di
tariffazione della direttiva 2001/14/CE ed in particolare  l'articolo
8.2.