Art. 25 
 
                Procedimento per il rilascio del NOS 
 
  1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni  all'esito
di  un  procedimento  di  accertamento  diretto  ad  escludere  dalla
possibilita' di conoscere informazioni, documenti, atti, attivita'  o
cose protette dalle classifiche indicate all'art. 23, comma  2,  ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'  alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed  ai  suoi  valori,
nonche' di rigoroso rispetto del segreto, ai sensi dell'art. 9, comma
4, della legge. 
  2. Il procedimento di rilascio del NOS e' condotto con modalita'  e
criteri che consentano  l'acquisizione  ed  il  vaglio  di  elementi,
pertinenti  e  non  eccedenti  lo  scopo,  necessari  ai  fini  della
valutazione dell'affidabilita' della persona in  relazione  a  quanto
previsto  dall'art.  9,  comma  4,  della  legge   e   dal   presente
regolamento. 
  3. Il  soggetto  pubblico  o  privato  legittimato  a  chiedere  il
rilascio del NOS per  l'impiego  di  una  persona  in  attivita'  che
comportano la trattazione di informazioni protette dalle  classifiche
di cui al comma 1 ha l'obbligo di informare  la  persona  interessata
della necessita' dell'accertamento, con esclusione del personale  per
il quale il rilascio del NOS costituisce  condizione  necessaria  per
l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale ed
all'estero. Il rifiuto dell'accertamento  da  parte  dell'interessato
comporta la rinuncia al NOS e all'esercizio  delle  funzioni  per  le
quali esso e' richiesto, secondo quanto previsto dall'art.  9,  comma
8, della legge.