Art. 25 Procedimento per il rilascio del NOS 1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni all'esito di un procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla possibilita' di conoscere informazioni, documenti, atti, attivita' o cose protette dalle classifiche indicate all'art. 23, comma 2, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge. 2. Il procedimento di rilascio del NOS e' condotto con modalita' e criteri che consentano l'acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell'affidabilita' della persona in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della legge e dal presente regolamento. 3. Il soggetto pubblico o privato legittimato a chiedere il rilascio del NOS per l'impiego di una persona in attivita' che comportano la trattazione di informazioni protette dalle classifiche di cui al comma 1 ha l'obbligo di informare la persona interessata della necessita' dell'accertamento, con esclusione del personale per il quale il rilascio del NOS costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale ed all'estero. Il rifiuto dell'accertamento da parte dell'interessato comporta la rinuncia al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 8, della legge.