Art. 25 Valutazione provvisoria 1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria. 2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile. 3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. 4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.
Note all'art. 25: - Per il riferimento al testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note all'art. 23.