Art. 25 
 
 
                       Valutazione provvisoria 
 
  1. Quando sussistono  motivi  di  urgenza  che  non  permettono  di
procedere  ai  sensi  dell'articolo  24,  l'avvio  di  un'azione   di
risoluzione e la riduzione o conversione delle  azioni,  delle  altre
partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere  disposti
sulla base di una valutazione provvisoria. 
  2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia  o
dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71  del
Testo Unico Bancario. Essa include una stima  adeguatamente  motivata
di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi  1,
primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile. 
  3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile,  da
una valutazione  definitiva  conforme  agli  articoli  23  e  24.  Se
quest'ultima  e'  effettuata  insieme   alla   valutazione   prevista
dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. 
  4. La valutazione  definitiva  e'  finalizzata  ad  assicurare  che
eventuali perdite siano pienamente  rilevate  e  a  fornire  elementi
utili per la decisione di ripristinare,  in  tutto  o  in  parte,  il
valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare  il
corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51,
comma 2. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 71  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note all'art.
          23.