Art. 25 
 
 
Modalita'  di  presentazione  dell'offerta  e  di  svolgimento  delle
                        operazioni di vendita 
 
  1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili
con modalita' asincrona, l'interessato si registra  sul  portale  del
gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi,  il
codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per
le comunicazioni del gestore, il luogo in  cui  intende  ricevere  le
comunicazioni  di  cancelleria,  il  recapito  di  telefonia  mobile.
All'esito della registrazione, il sistema genera le  credenziali  per
la partecipazione dell'interessato alla  vendita  telematica  per  la
quale la registrazione e' stata effettuata e assegna uno pseudonimo o
altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. 
  2. L'offerta e' presentata indicando: 
    a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
    b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
    c) il numero o altro dato identificativo del lotto; 
    d) la descrizione del bene; 
    e) l'indicazione del referente della procedura; 
    f) il prezzo offerto; 
    g) l'importo della cauzione prestata. 
  4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati  di
cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e). 
  5. La cauzione e' prestata  con  sistemi  telematici  di  pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonche' con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica  disponibili  nei  circuiti
bancario e postale. 
  6. Quando sono fissate modalita' di versamento della  cauzione  che
consentono al  gestore  di  verificare  l'effettivo  pagamento  della
stessa   con   modalita'   automatizzate   e   contestualmente   alla
presentazione dell'offerta, la registrazione puo'  essere  effettuata
nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione  delle
offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente,  la
registrazione e il versamento della cauzione sono  effettuati  almeno
cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale  fissato  per  lo
svolgimento  delle  operazioni  di  vendita;  il  gestore  abilita  a
partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente  versato
la cauzione. 
  7.  Nel  corso  della   gara   gli   offerenti   sono   individuati
esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi
di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo  alla  chiusura
della  gara,  il  gestore  trasmette  al  referente  della  procedura
l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno
effettuate. Deve altresi' comunicare e documentare  gli  estremi  dei
conti bancari o postali sui quali sono state addebitate  le  cauzioni
accreditate sul  conto  vincolato,  di  aver  accreditato  sul  conto
corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la
cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta piu' alta  e  di
aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri  offerenti,  nonche'
di  aver  restituito  le  cauzioni  dagli  stessi  versate   mediante
accredito sui conti bancari o postali di provenienza. 
  8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3.