Art. 25 
 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1.  Al  lavoratore  a  tempo  determinato  spetta  il   trattamento
economico e normativo in  atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con
contratto a tempo indeterminato comparabili,  intendendosi  per  tali
quelli inquadrati nello  stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di
classificazione stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in
proporzione al  periodo  lavorativo  prestato,  sempre  che  non  sia
obiettivamente incompatibile con la  natura  del  contratto  a  tempo
determinato. 
  2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro e' punito con la sanzione  amministrativa  da  25,82
euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu'  di  cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da  154,94  euro  a
1.032,91 euro.