Art. 25 
 
              Contratto di utilizzo dell'infrastruttura 
 
  1. Le imprese ferroviarie presentano al gestore dell'infrastruttura
una  richiesta   di   sottoscrizione   di   contratto   di   utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, per la  prestazione  di  servizi  di
trasporto  ferroviario,  dietro  pagamento  di  un  canone,  di   cui
all'articolo 17. 
  2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono  rispettare
i termini fissati nell'allegato VII della  direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e  riportati  nel  prospetto
informativo della rete. 
  3. I richiedenti, che hanno concluso un  accordo  quadro  ai  sensi
dell'articolo  23,  presentano  per  tale  accordo  la  richiesta  di
capacita' specifica sotto forma di  tracce  orarie  conformemente  ai
contenuti del medesimo accordo. 
  4.   Le   imprese   ferroviarie   devono,   preliminarmente    alla
sottoscrizione del contratto di utilizzo dell'infrastruttura,  essere
in possesso del certificato di sicurezza. 
  5. La stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura avviene
in  modo  non  discriminatorio  e  trasparente,  seguendo  lo  schema
pubblicato nel prospetto informativo della rete, con  facolta'  delle
parti di negoziare  condizioni  specifiche  idonee  a  garantire  una
migliore efficienza nell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.