Art. 25 
 
 
Disposizioni  relative  allo  stoccaggio   di   scorte   petrolifere.
                Procedura di infrazione n. 2015/4014 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  all'alinea  del  comma  5  dell'articolo  5,  dopo  la  parola:
«nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 8»; 
  b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8». 
 
          Note all'art. 25: 
              Gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 31  dicembre
          2012, n. 249 (Attuazione della  direttiva  2009/119/CE  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          26 gennaio 2013, n.  22,  come  modificati  dalla  presente
          legge, cosi' recitano: 
              "Art. 5 (Disponibilita'  delle  scorte  petrolifere  di
          sicurezza). - 1. I soggetti obbligati di  cui  all'articolo
          3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo  7,  garantiscono
          in qualsiasi momento la disponibilita'  e  l'accessibilita'
          fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. 
              2.  Ai  fini  della  identificazione,  contabilita'   e
          controllo  delle  scorte  di  sicurezza  e   delle   scorte
          specifiche, almeno ventiquattro ore prima  dell'entrata  in
          vigore degli obblighi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          ciascun soggetto  obbligato  notifica  al  Ministero  dello
          sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del
          deposito presso il quale sono detenute le scorte a  proprio
          carico  e  la  ripartizione  per  tipologia   di   prodotti
          energetici di cui all'allegato C, punto 3.1,  paragrafo  1,
          del regolamento (CE) n. 1099/2008. 
              3.  Nel  caso  di  scorte  di  sicurezza  e  di  scorte
          specifiche  che  sono   mescolate   insieme   alle   scorte
          commerciali  deve  essere   garantita   l'identificabilita'
          contabile  delle  scorte  di  sicurezza  e   delle   scorte
          specifiche. 
              4. E' vietato apporre ostacoli e gravami  di  qualsiasi
          natura che possano compromettere  la  disponibilita'  delle
          scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di
          sicurezza  e  le  scorte  specifiche  non  possono   essere
          pignorate. 
              5.  Le  scorte  specifiche   devono   essere   detenute
          esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma  3  dell'articolo  8.  Le  scorte   di
          sicurezza possono essere  detenute  anche  in  altri  Stati
          membri della Unione europea entro  i  seguenti  limiti  per
          ciascun soggetto obbligato: 
              a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate  equivalenti
          di petrolio; 
              b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio,
          entro un limite massimo percentuale del 50 per  cento  fino
          al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10  per  cento
          all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento  nel
          2017. 
              6.   In   relazione   a   situazioni   particolari   di
          indisponibilita' di  logistica  da  dedicare  a  scorte  di
          sicurezza  sul  territorio  nazionale  o  in  presenza   di
          condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera
          particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di
          elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, puo'  essere  indicato  un  limite
          massimo  percentuale  di  scorte  di  sicurezza  detenibili
          all'estero differente rispetto a quanto indicato nel  comma
          5. 
              7.  Qualora  sia  necessario   attuare   le   procedure
          d'emergenza previste all'articolo 20, e'  vietato  adottare
          misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio
          delle  scorte  di  sicurezza  o  delle  scorte   specifiche
          detenute nel territorio dello Stato italiano per  conto  di
          un altro Stato membro. 
              (Omissis).". 
              "Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT  mantiene  un
          livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla  base
          dei giorni di  consumo,  in  conformita'  delle  condizioni
          enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche  sono
          di proprieta' dell'OCSIT e sono  mantenute  sul  territorio
          dello Stato Italiano. 
              2.  Le  scorte  specifiche  possono  essere  costituite
          soltanto dalle tipologie di prodotti di  seguito  elencate,
          definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE)  n.
          1099/2008: 
              a) metano; 
              b) GPL; 
              c) benzina per motori; 
              d) benzina avio; 
              e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o
          JP4); 
              f) jet fuel del tipo cherosene; 
              g) altro cherosene; 
              h) gasolio (olio combustibile distillato); 
              i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo); 
              l) acqua ragia minerale e benzine speciali; 
              m) lubrificanti; 
              n) bitume; 
              o) cere paraffiniche; 
              p) coke di petrolio. 
              3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  sono
          identificati  i  prodotti  petroliferi  che  compongono  le
          scorte  specifiche  italiane  sulla  base  delle  tipologie
          elencate  al  comma  2,  assicurando  che,  per  l'anno  di
          riferimento,  determinato  in   conformita'   delle   norme
          previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi
          nelle  tipologie  utilizzate,  l'equivalente  in   petrolio
          greggio  di  quantita'   consumate   nello   Stato   membro
          rappresenti almeno il 75% del  consumo  interno,  calcolato
          secondo il metodo di  cui  all'allegato  II.  Per  ciascuna
          delle  tipologie  identificate  con  il  decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo  Stato
          italiano si impegna a mantenere corrispondono a  un  numero
          determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato
          sulla base del loro equivalente in petrolio greggio  e  nel
          corso dell'anno di riferimento, determinato in  conformita'
          delle  norme  previste  all'articolo  3.   L'elenco   delle
          tipologie usate resta in vigore per almeno un anno  e  puo'
          essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del
          mese ed entra  in  vigore  nell'anno  civile  successivo  a
          quello in cui viene adottato  per  i  prodotti  diversi  da
          quelli del capoverso seguente. Le  scorte  specifiche  sono
          costituite almeno dai seguenti prodotti: 
              a) benzina per motori; 
              b) jet fuel del tipo cherosene; 
              c) gasolio; 
              d) olio combustibile. 
              4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al  comma
          3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la  somma
          delle   consegne   interne   lorde   osservate,    definite
          nell'allegato  C,  punto  3.2.1  del  regolamento  (CE)  n.
          1099/2008  per  i   prodotti   compresi   nelle   tipologie
          utilizzate o interessate. Nel calcolo non  si  tiene  conto
          dei bunkeraggi marittimi internazionali. 
              5. Il Ministero dello  sviluppo  economico  informa  la
          Commissione europea della eventuale decisione di  mantenere
          scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  sono  indicati  il
          livello di tali scorte che l'Italia si impegna a  mantenere
          e la durata di tale impegno, non inferiore a  un  anno.  Il
          livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte  le
          tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura  che
          tali scorte siano detenute per l'intera durata del  periodo
          notificato, fatto salvo  il  diritto  dell'OCSIT  stesso  a
          riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni  di
          sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare  la
          freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di
          nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi  di
          gara in materia di stoccaggio. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 3,  comma  1,  il
          Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si
          impegni, per l'intera durata  di  un  determinato  anno,  a
          mantenere un certo numero di giorni di  scorte  specifiche.
          Tale numero potra' variare tra un  minimo  di  zero  ed  un
          massimo di trenta. 
              7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7,
          assicurano che  almeno  un  numero  minimo  di  giorni  del
          proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30
          ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT  e'
          obbligato a detenere secondo quanto previsto dal  comma  5,
          sia  detenuto  sotto  forma  di  prodotti   costituiti   in
          conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente  sul  territorio
          dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma
          3 dell'articolo 8. 
              8. Fino a quando l'OCSIT  non  sara'  nella  condizione
          operativa  di  impegnarsi  per  l'intera   durata   di   un
          determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte
          specifiche il Ministero  dello  sviluppo  economico,  anche
          sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione
          annuale in cui  sono  analizzate  le  misure  adottate  per
          garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita'
          fisica delle scorte di sicurezza di cui  all'articolo  5  e
          documenta nella stessa relazione  le  disposizioni  fissate
          per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso  di
          queste scorte in caso di difficolta' di  approvvigionamento
          di petrolio. Tale relazione e' trasmessa  alla  Commissione
          europea entro la fine  del  primo  mese  dell'anno  cui  fa
          riferimento.".