Art. 25 Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»; b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».
Note all'art. 25: Gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22, come modificati dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 5 (Disponibilita' delle scorte petrolifere di sicurezza). - 1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. 2. Ai fini della identificazione, contabilita' e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilita' contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. 4. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilita' delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate. 5. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato: a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio; b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017. 6. In relazione a situazioni particolari di indisponibilita' di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5. 7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, e' vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro. (Omissis).". "Art. 9 (Scorte specifiche). - 1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano. 2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008: a) metano; b) GPL; c) benzina per motori; d) benzina avio; e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4); f) jet fuel del tipo cherosene; g) altro cherosene; h) gasolio (olio combustibile distillato); i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo); l) acqua ragia minerale e benzine speciali; m) lubrificanti; n) bitume; o) cere paraffiniche; p) coke di petrolio. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantita' consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo' essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti: a) benzina per motori; b) jet fuel del tipo cherosene; c) gasolio; d) olio combustibile. 4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle tipologie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali. 5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio. 6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta. 7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e' obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. 8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.".