Art. 25 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo le parole:  "territorio  nazionale"  sono
inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative  zone  di
transito, nonche' le acque territoriali"; 
    b) all'articolo 2: 
      1) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
        "h-bis)   «persone   vulnerabili»:   minori;    minori    non
accompagnati;  disabili,  anziani,  donne  in  stato  di  gravidanza,
genitori singoli con figli minori, vittime  della  tratta  di  esseri
umani, persone affette da  gravi  malattie  o  da  disturbi  mentali;
persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri  o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime
di mutilazioni genitali;"; 
      2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        "i-bis)  «EASO»:  european  asylum   support   office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal  regolamento  (UE)  n.
439/2010 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  maggio
2010."; 
      3) la lettera m) e' soppressa; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "In situazioni di  urgenza,  il  Ministro  dell'interno
nomina   il   rappresentante   dell'ente   locale   su    indicazione
dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  ne  da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali. Il decreto di nomina  dei  componenti  della  Commissione  e'
adottato  previa  valutazione   dell'insussistenza   di   motivi   di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto  di  interessi,
diretto o indiretto, anche potenziale. Per  ciascun  componente  sono
nominati uno o piu' componenti supplenti. I componenti effettivi e  i
componenti  supplenti  sono  designati  in  base  alle  esperienze  o
formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o  in
quello della tutela dei diritti umani."; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        "3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura
la predisposizione  di  corsi  di  formazione  per  componente  delle
Commissioni territoriali, anche mediante  convenzioni  stipulate  dal
Ministero dell'interno con le Universita' degli studi.  I  componenti
che  hanno  partecipato  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma  non
partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui  all'articolo  15,
comma 1."; 
      3) al comma 5, il primo, il secondo e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti   dai   seguenti:   "La   competenza   delle   Commissioni
territoriali  e'  determinata   sulla   base   della   circoscrizione
territoriale in cui e' presentata la domanda ai  sensi  dell'articolo
26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di  protezione
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e'  determinata  in
base alla  circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati  la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della
procedura si rende necessario il trasferimento  del  richiedente,  la
competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella
cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il
centro di nuova destinazione."; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di
informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri."; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        "1-bis.   Nell'esercizio   dei   compiti   di   indirizzo   e
coordinamento di cui  al  comma  1,  la  Commissione  nazionale  puo'
individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei  richiedenti  o
parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis. 
        1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di  condotta
per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e
per il personale di supporto delle medesime  Commissioni  e  pubblica
annualmente  un  rapporto  sulle  attivita'  svolte  dalla   medesima
Commissione e dalle Commissioni territoriali."; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
domanda puo' essere presentata direttamente dal  minore,  tramite  il
genitore."; 
      2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
domanda del minore non accompagnato puo' essere  altresi'  presentata
direttamente dal tutore sulla base  di  una  valutazione  individuale
della situazione personale del minore."; 
    f) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere  nel  territorio
dello Stato fino alla decisione  della  Commissione  territoriale  ai
sensi dell'articolo 32."; 
    g) all'articolo 8: 
      1) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
"La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono  le
condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e
successivamente se sussistono le  condizioni  per  il  riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17  del
medesimo decreto legislativo."; 
      2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR"  sono  inserite  le
seguenti: "dall'EASO,"; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della  domanda,  la
Commissione  territoriale  puo'   consultare   esperti   su   aspetti
particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di
genere o  inerenti  ai  minori.  La  Commissione,  sulla  base  degli
elementi forniti dal  richiedente,  puo'  altresi'  disporre,  previo
consenso del richiedente, visite mediche  dirette  ad  accertare  gli
esiti di persecuzioni o danni  gravi  subiti  effettuate  secondo  le
linee  guida  di  cui  all'articolo  27,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.  Se
la Commissione non dispone una visita  medica,  il  richiedente  puo'
effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i  risultati
alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda."; 
    h) all'articolo 10: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al  comma
1   riceve   una   formazione   adeguata   ai   propri   compiti    e
responsabilita'."; 
      2)  al  comma   2,   lettera   a),   le   parole:   "protezione
internazionale;"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "protezione
internazionale,   comprese   le    conseguenze    dell'allontanamento
ingiustificato dai centri;"; 
      3)  al  comma   2,   lettera   d),   le   parole:   "protezione
internazionale."  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "protezione
internazionale, nonche' informazioni sul servizio  di  cui  al  comma
2-bis."; 
      4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Al fine  di  garantire  al  richiedente  un  servizio
gratuito di informazione sulla procedura di esame  della  domanda  da
parte delle Commissioni  territoriali,  nonche'  sulle  procedure  di
revoca e sulle modalita' di  impugnazione  delle  decisioni  in  sede
giurisdizionale,   il   Ministero   dell'interno   stipula   apposite
convenzioni con  l'UNHCR  o  con  enti  di  tutela  dei  titolari  di
protezione internazionale con  esperienza  consolidata  nel  settore,
anche ad integrazione dei  servizi  di  informazione  assicurati  dal
gestore  nelle  strutture  di  accoglienza  previste   dal   presente
decreto."; 
      5) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ove
necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta
dal richiedente in ogni fase della procedura."; 
        i) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai  valichi  di
frontiera). - 1. Le informazioni di cui  all'articolo  10,  comma  1,
sono fornite allo straniero che manifesta  la  volonta'  di  chiedere
protezione internazionale ai valichi di frontiera  e  nelle  relative
zone di transito nell'ambito  dei  servizi  di  accoglienza  previsti
dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. 
  2. E'  assicurato   l'accesso   ai   valichi   di   frontiera   dei
rappresentanti dell'UNHCR e degli enti  di  tutela  dei  titolari  di
protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per
motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni  connesse
alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, purche'
non impedito completamente.» 
    l) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Fuori dei casi previsti dal  comma  2,  la  Commissione
territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da
uno dei Paesi individuati ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,
quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo  status
di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare  la  decisione  formale
comunica all'interessato che  ha  facolta'  di  chiedere,  entro  tre
giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e  che  in
mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione."; 
    m) all'articolo 13: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata
la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti
a fondamento della domanda  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251."; 
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un  componente
della  Commissione  con  specifica  formazione,  alla  presenza   del
genitore che esercita la responsabilita' genitoriale  o  del  tutore,
nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di  giustificati
motivi,  la  Commissione  territoriale  puo'   procedere   nuovamente
all'ascolto del minore anche senza la presenza  del  genitore  o  del
tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al  comma  2,
se lo ritiene necessario in relazione alla situazione  personale  del
minore e al suo grado di  maturita'  e  di  sviluppo,  nell'esclusivo
interesse del minore."; 
      3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle
seguenti: "al colloquio e  puo'  chiedere  di  prendere  visione  del
verbale e di acquisirne copia."; 
    n) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Dell'audizione e'  redatto  verbale  di  cui  viene  data
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e,  in  ogni
caso, tramite interprete. Il verbale  e'  confermato  e  sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251.  Il
richiedente riceve copia del  verbale  e  ha  facolta'  di  formulare
osservazioni che sono  riportate  in  calce  al  verbale,  anche  per
rilevare  eventuali  errori  di  traduzione  o  di  trascrizione.  La
Commissione  territoriale  adotta  idonee  misure  per  garantire  la
riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e  le  dichiarazioni
dei richiedenti."; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis.  Il  colloquio  puo'  essere  registrato  con   mezzi
meccanici. La registrazione puo' essere acquisita in sede di  ricorso
giurisdizionale avverso la decisione della Commissione  territoriale.
Ove  la  registrazione  sia   trascritta,   non   e'   richiesta   la
sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al  comma  1  da   parte   del
richiedente."; 
    o) l'articolo 20 e' abrogato; 
    p) l'articolo 21 e' abrogato; 
    q) l'articolo 22 e' abrogato; 
    r) dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente: 
  «Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in  cui
il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture
di accoglienza ovvero si sottrae alla misura  del  trattenimento  nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12,  la
Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. 
  2. Il richiedente puo' chiedere per una sola  volta  la  riapertura
del procedimento sospeso ai sensi del  comma  1,  entro  dodici  mesi
dalla   sospensione.   Trascorso   tale   termine,   la   Commissione
territoriale  dichiara  l'estinzione  del  procedimento.  La  domanda
presentata dal  richiedente  successivamente  alla  dichiarazione  di
estinzione del procedimento e' sottoposta  ad  esame  preliminare  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In  sede  di  esame  preliminare
sono valutati i motivi addotti a sostegno  dell'ammissibilita'  della
domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»; 
    s) all'articolo 26: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro  tre
giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere  la
protezione ovvero entro sei giorni lavorativi  nel  caso  in  cui  la
volonta' e'  manifestata  all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I
termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza  di  un
elevato numero di domande in  conseguenza  di  arrivi  consistenti  e
ravvicinati di richiedenti."; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 5, le parole: "del codice  civile,  ed  informa  il
Comitato per i minori stranieri"  fino  alla  fine  del  comma,  sono
sostituite dalle seguenti: "del codice civile.  Il  giudice  tutelare
nelle quarantottore  successive  alla  comunicazione  della  questura
provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato  contatto
con il minore per informarlo della propria nomina e con  la  questura
per la conferma  della  domanda  ai  fini  dell'ulteriore  corso  del
procedimento di esame della domanda."; 
      4) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    t) all'articolo 27: 
      1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "In
tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa  entro  sei
mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando: 
        a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni
complesse in fatto o in diritto; 
        b) in presenza di un numero  elevato  di  domande  presentate
simultaneamente; 
        c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte  del
richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11."; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine
di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di
tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato  e  completo
della domanda."; 
    u) all'articolo 28: 
      1) al comma 1,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        "b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a
categorie di persone vulnerabili, in particolare  da  un  minore  non
accompagnato,  ovvero   che   necessita   di   garanzie   procedurali
particolari; 
        c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e'
stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        "c-bis) la domanda e' esaminata ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2-bis."; 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 1  e  all'articolo  28-bis,  il  Presidente  della  Commissione
territoriale, sulla base della documentazione in  atti,  individua  i
casi di procedura prioritaria o accelerata."; 
      4) il comma 2 e' abrogato; 
    v) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
  «Art.  28-bis  (Procedure  accelerate).  -  1.  Nel  caso  previsto
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la
questura   provvede   immediatamente    alla    trasmissione    della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione. La  decisione  e'  adottata  entro  i  successivi  due
giorni. 
  2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: 
    a)  la  domanda  e'  manifestamente  infondata   in   quanto   il
richiedente ha  sollevato  esclusivamente  questioni  che  non  hanno
alcuna attinenza  con  i  presupposti  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19
novembre 2007, n. 251; 
    b) la domanda e' reiterata ai sensi dell'articolo  29,  comma  1,
lettera b); 
    c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo  essere  stato
fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera
ovvero  dopo  essere  stato  fermato  in  condizioni   di   soggiorno
irregolare, al solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l'adozione  o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 
  3. I termini di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  superati  ove
necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda,
fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27,  commi  3  e
3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo  27,
commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.» 
    z) all'articolo 29, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta ad
esame preliminare da parte del Presidente della  Commisione,  diretto
ad  accertare  se  emergono  o  sono  stati  addotti,  da  parte  del
richiedente, nuovi elementi, rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento
della protezione internazionale. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  il   Presidente   della   Commissione   procede   anche
all'audizione  del  richiedente  sui  motivi   addotti   a   sostegno
dell'ammissibilita'   della   domanda   nel   suo   caso   specifico.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima  di
adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che
ha facolta' di presentare,  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione,
osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e  che,  in
mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione."; 
    aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame
della domanda di cui al comma 1, i termini  di  cui  all'articolo  27
decorrono dal  momento  in  cui  e'  accertata  la  competenza  e  il
richiedente e' preso  in  carico  ai  sensi  del  regolamento  UE  n.
604/2013."; 
    bb) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il  richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto  i  gravi
motivi di cui al comma 2" sono soppresse; 
      2) al comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        "b-bis) rigetta la domanda  per  manifesta  infondatezza  nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)."; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"A tale fine,  alla  scadenza  del  termine  per  l'impugnazione,  si
provvede  ai  sensi  dell'articolo  13,  commi  4  e  5  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli  effetti  dell'articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."; 
    cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. I provvedimenti comunicati alla  Commissione  nazionale
ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma
9-bis, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  sono
tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni  territoriali  o
nazionali  al  questore  del  luogo  di  domicilio  del   ricorrente,
risultante  agli  atti  della  Commissione,   per   gli   adempimenti
conseguenti."; 
    dd) l'articolo 36 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 e 2  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificat1  dal
          presente decreto: 
              "Art.  1  (Finalita').  -  1.   Il   presente   decreto
          stabilisce  le  procedure  per  l'esame  delle  domande  di
          protezione   internazionale   presentate   nel   territorio
          nazionale comprese le frontiere,  e  le  relative  zone  di
          transito nonche' le acque  territoriali,  da  cittadini  di
          Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di
          seguito denominati: «stranieri»,  e  le  procedure  per  la
          revoca e la cessazione degli status riconosciuti.". 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto s'intende per: 
                a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione  relativa
          allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
          1951, ratificata con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  e
          modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
          asilo  o  domanda»:  la  domanda  presentata   secondo   le
          procedure  previste  dal  presente  decreto,   diretta   ad
          ottenere lo status di rifugiato o lo status  di  protezione
          sussidiaria; 
                c)  «richiedente»:  il  cittadino  straniero  che  ha
          presentato la domanda di  protezione  internazionale  sulla
          quale  non  e'  stata   ancora   adottata   una   decisione
          definitiva; 
                d)   «rifugiato»:   cittadino   di   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea il  quale,  per  il  timore
          fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di   razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova  fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo'  o,
          a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,  ferme
          le  cause  di  esclusione  previste  dall'articolo  10  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da  parte
          dello Stato di un cittadino straniero  quale  rifugiato,  a
          seguito  dell'accoglimento  della  domanda  di   protezione
          internazionale, secondo le procedure definite dal  presente
          decreto; 
                f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
          cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
          apolide  che  non   possiede   i   requisiti   per   essere
          riconosciuto  come  rifugiato,   ma   nei   cui   confronti
          sussistono fondati motivi di ritenere  che,  se  ritornasse
          nel Paese di  origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se
          ritornasse nel Paese nel  quale  aveva  precedentemente  la
          dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di  subire
          un grave danno come definito dall'articolo 14  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale  non  puo'
          o, a causa di  tale  rischio,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di detto Paese; 
                g)   «status   di   protezione    sussidiaria»:    il
          riconoscimento  da  parte  dello  Stato  di  un   cittadino
          straniero   quale   persona   ammessa    alla    protezione
          sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della  domanda  di
          protezione internazionale, secondo  le  procedure  definite
          dal presente decreto; 
                h) «minore non accompagnato»: il cittadino  straniero
          di eta' inferiore agli anni  diciotto  che  si  trova,  per
          qualsiasi  causa,  nel  territorio  nazionale,   privo   di
          assistenza e di rappresentanza legale; 
                h-bis)  «persone  vulnerabili»:  minori;  minori  non
          accompagnati;  disabili,  anziani,  donne   in   stato   di
          gravidanza, genitori  singoli  con  figli  minori,  vittime
          della tratta di esseri  umani,  persone  affette  da  gravi
          malattie o da disturbi mentali; persone  per  le  quali  e'
          accertato che hanno subito torture, stupri  o  altre  forme
          gravi di violenza psicologica, fisica o  sessuale,  vittime
          di mutilazioni genitali"; 
                i) ACNUR: l'Alto Commissariato  delle  Nazioni  Unite
          per i rifugiati; 
                i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
          europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal  regolamento
          (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          19 maggio 2010"; 
                m) (soppressa)". 
              - Per l'articolo 4 del decreto legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si  veda
          nelle note all'articolo 14. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  5  (Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
          asilo). - 1. La Commissione nazionale  per  il  diritto  di
          asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
          status di  protezione  internazionale  riconosciuti,  nelle
          ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre  2007,
          n. 251, oltre che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle   Commissioni   territoriali,   di    formazione    e
          aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
          costituzione e aggiornamento di una banca dati  informatica
          contenente le  informazioni  utili  al  monitoraggio  delle
          richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento  di  un
          centro     di     documentazione      sulla      situazione
          socio-politico-economica   dei   Paesi   di   origine   dei
          richiedenti, di  monitoraggio  dei  flussi  di  richiedenti
          asilo, anche al fine di  proporre  l'istituzione  di  nuove
          Commissioni territoriali  e  di  fornire,  ove  necessario,
          informazioni al Presidente del Consiglio dei  Ministri  per
          l'adozione del provvedimento di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La  Commissione
          mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero  degli
          affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
          relativi all'attivita' svolta. La  Commissione  costituisce
          punto nazionale di contatto per lo scambio di  informazioni
          con la Commissione europea e con  le  competenti  autorita'
          degli altri Stati membri. 
              1-bis.  Nell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e
          coordinamento di cui al comma 1, la  Commissione  nazionale
          puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza  dei
          richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
          commi 2 e 2-bis. 
              1-ter. La Commissione nazionale  adotta  un  codice  di
          condotta per i componenti delle  Commissioni  territoriali,
          per gli interpreti e per il  personale  di  supporto  delle
          medesime Commissioni e  pubblica  annualmente  un  rapporto
          sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione  e  dalle
          Commissioni territoriali. 
              2. La Commissione nazionale e' nominata,  nel  rispetto
          del principio di equilibrio  di  genere,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari  esteri.
          La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'  composta
          da un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, da un  funzionario  della  carriera
          diplomatica, da un funzionario della  carriera  prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione e da un  dirigente  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno.  Ciascuna
          amministrazione designa un supplente. L'incarico ha  durata
          triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'  validamente
          costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
          e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
          Alle  riunioni  partecipa  senza   diritto   di   voto   un
          rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'ACNUR.   La
          Commissione nazionale si avvale del supporto  organizzativo
          e logistico del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
          affari esteri, possono essere istituite una o piu'  sezioni
          della  Commissione  nazionale.  I  componenti  di  ciascuna
          sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
          al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale  sono
          validamente  costituite  e  deliberano  con   le   medesime
          modalita' previste per la Commissione nazionale.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1.  La  domanda  di
          protezione internazionale e' presentata  personalmente  dal
          richiedente  presso  l'ufficio  di  polizia  di   frontiera
          all'atto dell'ingresso nel territorio  nazionale  o  presso
          l'ufficio della questura competente in  base  al  luogo  di
          dimora del richiedente. 
              2. La domanda presentata  da  un  genitore  si  intende
          estesa anche ai figli minori  non  coniugati  presenti  sul
          territorio  nazionale  con  il  genitore   all'atto   della
          presentazione  della  stessa.  La   domanda   puo'   essere
          presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. 
              3. La domanda puo' essere presentata  direttamente  dal
          minore non  accompagnato  ai  sensi  dell'articolo  19.  La
          domanda del minore non accompagnato  puo'  essere  altresi'
          presentata  direttamente  dal  tutore  sulla  base  di  una
          valutazione  individuale  della  situazione  personale  del
          minore.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
          durante l'esame della domanda).  -  1.  Il  richiedente  e'
          autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla
          decisione   della   Commissione   territoriale   ai   sensi
          dell'articolo 32. 
              Omissis". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle  domande).
          - 1. Le domande di protezione  internazionale  non  possono
          essere respinte, ne' escluse dall'esame per il  solo  fatto
          di non essere state presentate tempestivamente. 
              2. La decisione su ogni  singola  domanda  deve  essere
          assunta in modo  individuale,  obiettivo  ed  imparziale  e
          sulla base di un congruo esame della domanda effettuato  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.  La
          Commissione  territoriale  accerta  in   primo   luogo   se
          sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status
          di  rifugiato  ai  sensi  dell'articolo  11   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successivamente  se
          sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status
          di protezione sussidiaria ai  sensi  dell'articolo  17  del
          medesimo decreto legislativo. 
              3.  Ciascuna  domanda  e'  esaminata   alla   luce   di
          informazioni  precise  e  aggiornate  circa  la  situazione
          generale esistente nel Paese  di  origine  dei  richiedenti
          asilo  e,  ove  occorra,  dei  Paesi  in  cui  questi  sono
          transitati, elaborate  dalla  Commissione  nazionale  sulla
          base dei dati forniti dall'ACNUR, dall'EASO, dal  Ministero
          degli affari esteri anche con la  collaborazione  di  altre
          agenzie ed enti di tutela  dei  diritti  umani  operanti  a
          livello  internazionale,   o   comunque   acquisite   dalla
          Commissione stessa. La Commissione nazionale  assicura  che
          tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe  a
          disposizione delle  Commissioni  territoriali,  secondo  le
          modalita' indicate dal  regolamento  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 38  e  siano  altresi'  fornite  agli  organi
          giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni  di
          decisioni negative. 
              3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda,
          la Commissione  territoriale  puo'  consultare  esperti  su
          aspetti  particolari  come  quelli  di  ordine   sanitario,
          culturale, religioso, di genere o inerenti  ai  minori.  La
          Commissione,  sulla  base  degli   elementi   forniti   dal
          richiedente, puo' altresi' disporre,  previo  consenso  del
          richiedente visite mediche dirette ad accertare  gli  esiti
          di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo  le
          linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis del decreto
          legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   e   successive
          modificazioni. Se la Commissione  non  dispone  una  visita
          medica, il richiedente puo' effettuare la visita  medica  a
          proprie spese e sottoporne  i  risultati  alla  Commissione
          medesima ai fini dell'esame della domanda.". 
              - Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, si  veda
          nelle note all'articolo 3 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  10-bis  del   decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l'art.  25  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  La  Commissione
          nazionale  e   le   Commissioni   territoriali   dispongono
          l'audizione    dell'interessato    tramite    comunicazione
          effettuata dalla questura territorialmente competente. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
          uno solo dei componenti della  Commissione,  con  specifica
          formazione  e,  ove  possibile,  dello  stesso  sesso   del
          richiedente.  Il  componente  che  effettua  il   colloquio
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
          del   Presidente,   o   su   richiesta    dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  ed  in
          tutti i casi in cui  risulti  certificata  dalla  struttura
          sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
          Servizio    sanitario     nazionale     l'incapacita'     o
          l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.  In
          tal caso, la Commissione prima  di  adottare  la  decisione
          formale  comunica  all'interessato  che  ha   facolta'   di
          chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,  di  essere
          ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
          Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              5. Nel caso la convocazione non  sia  stata  portata  a
          conoscenza  del  richiedente  asilo  non   ospitato   nelle
          strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia  gia'
          stata emessa nei suoi confronti decisione  di  accoglimento
          della  relativa  istanza,   la   Commissione   territoriale
          competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
          volta ed entro dieci giorni dalla  cessazione  della  causa
          che non ha consentito lo  svolgimento  del  colloquio,  una
          nuova convocazione dell'interessato, secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  al  fine  della  riattivazione  della
          procedura.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio  personale).
          - 1.  Il  colloquio  personale  si  svolge  in  seduta  non
          pubblica, senza la  presenza  dei  familiari,  a  meno  che
          l'autorita' decidente non ritenga  che  un  esame  adeguato
          comporti anche la presenza di altri familiari. 
              1-bis. Nel  corso  del  colloquio,  al  richiedente  e'
          assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente
          gli elementi addotti a fondamento della  domanda  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 19  novembre  2007,
          n. 251. 
              2. In presenza  di  un  cittadino  straniero  portatore
          delle  particolari  esigenze  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  al  colloquio
          puo' essere ammesso personale di sostegno per  prestare  la
          necessaria assistenza. 
              3. Il colloquio del minore  si  svolge  innanzi  ad  un
          componente della Commissione con specifica formazione, alla
          presenza  del  genitore  che  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale o del tutore nonche' del personale  di  cui  al
          comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
          territoriale  puo'  procedere  nuovamente  all'ascolto  del
          minore anche senza la presenza del genitore o  del  tutore,
          fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2,
          se lo  ritiene  necessario  in  relazione  alla  situazione
          personale del minore e al  suo  grado  di  maturita'  e  di
          sviluppo nell'esclusivo interesse del minore. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  e'  assistito  da  un
          avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi  e'  ammesso  ad
          assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere  visione
          del verbale e di acquisirne copia.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  14  (Verbale  del  colloquio  personale).  -  1.
          Dell'audizione e' redatto verbale di cui viene data lettura
          al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni
          caso,  tramite  interprete.  Il  verbale  e'  confermato  e
          sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2007, n. 251.  Il  richiedente  riceve  copia  del
          verbale e ha facolta' di formulare  osservazioni  che  sono
          riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali
          errori di traduzione  o  di  trascrizione.  La  Commissione
          territoriale  adotta  idonee  misure   per   garantire   la
          riservatezza dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e  le
          dichiarazioni dei richiedenti. 
              2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale
          e le  motivazioni  di  tale  rifiuto  sono  registrati  nel
          verbale stesso e non ostano  a  che  l'autorita'  decidente
          adotti una decisione. 
              2-bis. Il colloquio puo' essere  registrato  con  mezzi
          meccanici. La registrazione puo' essere acquisita  in  sede
          di  ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  della
          Commissione  territoriale.   Ove   la   registrazione   sia
          trascritta, non e' richiesta la sottoscrizione del  verbale
          di cui al comma 1 da parte del richiedente.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto. 
              "Art.  26  (Istruttoria  della  domanda  di  protezione
          internazionale). - 1. La domanda  di  asilo  e'  presentata
          all'ufficio di polizia di frontiera  ovvero  alla  questura
          competente  per  il  luogo   di   dimora.   Nel   caso   di
          presentazione della domanda  all'ufficio  di  frontiera  e'
          disposto  l'invio  del  richiedente  presso   la   questura
          competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
          di cui al comma 2. Nei casi in cui il  richiedente  e'  una
          donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 
              2. La  questura,  ricevuta  la  domanda  di  protezione
          internazionale, redige il verbale delle  dichiarazioni  del
          richiedente   su   appositi   modelli   predisposti   dalla
          Commissione nazionale, a cui e' allegata la  documentazione
          prevista  dall'articolo  3  del  decreto   legislativo   19
          novembre  2007,  n.  251.  Il  verbale   e'   approvato   e
          sottoscritto dal richiedente cui ne  e'  rilasciata  copia,
          unitamente alla copia della documentazione allegata. 
              2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro
          tre giorni lavorativi dalla manifestazione  della  volonta'
          di  chiedere  la  protezione  ovvero   entro   sei   giorni
          lavorativi nel caso  in  cui  la  volonta'  e'  manifestata
          all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I  termini   sono
          prorogati di dieci giorni  lavorativi  in  presenza  di  un
          elevato  numero  di  domande  in  conseguenza   di   arrivi
          consistenti e ravvicinati di richiedenti. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei
          casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013,  la  questura  avvia  le  procedure  per   la
          determinazione dello Stato  competente  per  l'esame  della
          domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. 
              4. (abrogato). 
              5. Quando la domanda e' presentata  da  un  minore  non
          accompagnato,  l'autorita'  che  la  riceve   sospende   il
          procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale  dei
          minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
          e per la nomina del tutore a norma degli  articoli  343,  e
          seguenti, del codice  civile.  Il  giudice  tutelare  nelle
          quarantottore successive alla comunicazione della  questura
          provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato
          contatto con il minore per informarlo della propria  nomina
          e con la questura per la conferma  della  domanda  ai  fini
          dell'ulteriore  corso  del  procedimento  di  esame   della
          domanda. 
              6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
          4 informa immediatamente il Servizio centrale  del  sistema
          di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui
          all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore  in  una
          delle  strutture  operanti  nell'ambito  del   Sistema   di
          protezione stesso e ne da' comunicazione al  tribunale  dei
          minori ed al giudice tutelare. Nel  caso  in  cui  non  sia
          possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
          strutture, l'assistenza e  l'accoglienza  del  minore  sono
          temporaneamente assicurate  dalla  pubblica  autorita'  del
          comune dove si trova il minore.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  27,  comma  3  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dal presente decreto. 
              "Art. 27 (Procedure di esame). - Omissis. 
              3.  Qualora  la  Commissione   territoriale,   per   la
          sopravvenuta esigenza  di  acquisire  nuovi  elementi,  non
          abbia potuto adottare la decisione entro i termini  di  cui
          al comma  2,  informa  del  ritardo  il  richiedente  e  la
          questura competente. In tal caso,  la  procedura  di  esame
          della domanda e' conclusa entro sei  mesi.  Il  termine  e'
          prorogato di ulteriori nove mesi quando: 
                a) l'esame della domanda richiede la  valutazione  di
          questioni complesse in fatto o in diritto; 
                b) in  presenza  di  un  numero  elevato  di  domande
          presentate simultaneamente; 
                c) il ritardo e' da  attribuire  all'inosservanza  da
          parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui
          all'articolo 11. 
              3-bis In casi  eccezionali,  debitamente  motivati,  il
          termine di  nove  mesi  di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          ulteriormente prorogato di  tre  mesi  ove  necessario  per
          assicurare un esame adeguato e completo della domanda.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 28  (Esame  prioritario).  -  1.  La  Commissione
          territoriale  esamina  in  via  prioritaria   la   domanda,
          conformemente ai principi fondamentali e alle  garanzie  di
          cui al capo II, quando: 
                a) la domanda e' palesemente fondata; 
                b)  la  domanda  e'  presentata  da  un   richiedente
          appartenente  a  categorie  di  persone   vulnerabili,   in
          particolare da  un  minore  non  accompagnato,  ovvero  che
          necessita di garanzie procedurali particolari; 
                c) la domanda e' presentata da un richiedente per  il
          quale e' stato disposto il trattenimento nei centri di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286. 
                c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'articolo
          12, comma 2-bis. 
              1-bis. Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il  Presidente  della
          Commissione territoriale, sulla base  della  documentazione
          in atti,  individua  i  casi  di  procedura  prioritaria  o
          accelerata. 
              2. (abrogato). 
              3.  Lo  Stato  italiano  puo'  dichiararsi   competente
          all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera  c),  ai
          sensi del regolamento,  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.". 
              - Per l'articolo  28-bis  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 6. 
              - Per l'articolo 29 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 23. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  30  (Casi  soggetti  alla   procedura   di   cui
          regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013). - 1. Nei casi soggetti alla
          procedura di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  604/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013  la
          Commissione territoriale sospende  l'esame  della  domanda.
          Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di
          altro  Stato,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,   la
          Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. 
              1-bis. Quando e' accertata  la  competenza  dell'Italia
          all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui
          all'articolo 27 decorrono dal momento in cui  e'  accertata
          la competenza e il richiedente e' preso in carico ai  sensi
          del regolamento UE n. 604/2013.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  32  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo decreto legislativo; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a). 
              2. (abrogato). 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale  e  ritenga  che  possano  sussistere  gravi
          motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
          trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
          permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo  5,  comma  6,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad altro titolo.  A  tal  fine,  alla
          scadenza del termine per  l'impugnazione,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19,
          commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
          150.". 
              - Per l'articolo 35 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 14.